Il geometra che accetta denaro per seguire con particolare “scrupolo” le pratiche del palazzinaro viene meno ai suoi doveri di imparzialità e merita la condanna per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. La condotta non ricade, come voleva il ricorrente, nell’ipotesi meno grave della corruzione per l’esercizio della funzione.
La Corte di cassazione con la sentenza 9883 depositata ieri, torna sull’applicazione della legge Severino(190/2012) nel decidere sul ricorso di un geometra comunale troppo sollecito nei confronti di un imprenditore.
Il professionista aveva fatto in modo che venisse “corretta”, nella data e nei contenuti , una perizia che apriva la strada ad un permesso di lottizzazione.
E il costruttore aveva ricambiato tanta solerzia con regalie in denaro e una ristrutturazione della casa del tecnico compiacente.
La difesa minimizza, affermando che si era trattato di semplici ricompense per la speciale attenzione riservata agli affari dell’imprenditore. La Cassazione, pur ritenendo difficilmente inquadrabili tra i doveri d’ufficio le condotte contestate, coglie l’occasione per chiarire che in base a una corretta interpretazione della legge Severino, «anche la patente violazione del dovere di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale, vale a iscrivere la sua condotta nell’area di antidoverosità apprezzabile in base all’articolo 319 del codice penale».
Il pubblico ufficiale che accetta di farsi iscrivere nel libro paga del privato non può invocare il trattamento previsto per chi si fa corrompere per esercitare le sue funzioni (articolo 318 del codice penale). Mettersi al servizio del corruttore, anche se per il compimento di atti conformi alle proprie funzioni, è comunque una patente violazione dei canoni di fedeltà e di imparzialità non il linea con lo statuto deontologico del pubblico funzionario, «atteso che il criterio distintivo tra corruzione propria e corruzione impropria non è dato dalla mera legittimità o meno dell’atto o delle attività compiuti, ma dalle modalità e dagli scopi sottostanti o strumentali con cui l’uno o le altre sono in concreto realizzati».
La Cassazione ammette che il titolo dell’articolo 318 del codice penale (Corruzione per l’esercizio della funzione), facendo un generico riferimento, con la preposizione finalistica “per”, all’esercizio delle proprie funzioni, «non consente una immediata decifrabilità delle concrete forme o espressioni che il mercimonio di funzioni e poteri possa assumere in concreto». Ma ritiene che la chiave di lettura sia da ricercare nella ratio della norma. Secondo la Suprema corte sarebbe, infatti, molto strano che la legge 190/2012, la quale si pone l’obiettivo di armonizzare le sanzioni per arginare il fenomeno sempre più diffuso della corruzione, “scivolasse” proprio sulla buccia di banana della proproporzionalità della pena: «sarebbe ben singolare che la normativa offra il fianco a possibili rilievi in termini di graduazione dell’offensività, di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e di proporzionalità della pena (articolo 27 della Costituzione). Rilievi possibili se passasse la tesi del ricorrente, in base alla quale un pubblico ufficiale che venda un permesso di accesso alla Ztl non consentito per una volta nella sua carriera, potrebbe essere punito con una pena da quattro a otto anni (articolo 319), mentre un funzionario che si ponga in maniera compiacente al servizio del privato corruttore dovrebbe essere punito con la pena più mite prevista dall’articolo 318.
Il Sole 24 Ore – 1 marzo 2014