Scatta il risarcimento dei danni se il farmaco prescritto al paziente gli procura danni. Lo rileva la Cassazione (sentenza 11005/11) che conferma il risarcimento inflitto ad un medico veneziano
Il professionista è stato considerato colpevole di avere prescritto l’assunzione di un farmaco ad un paziente che aveva poi procurato danni alla vista. La Suprema Corte afferma che «la responsabilità professionale del medico – ove pure egli si limiti alla diagnosi e alla illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenere il necessario consenso informato, ha natura contrattuale e non precontrattuale». In pratica, è il medico ad avere l’obbligo di informare il paziente.
La difesa puntava a dimostrare che non era stato provato che la maculopatia del paziente fosse effettivamente dovuta all’assunzione del farmaco prescritto. La Cassazione ha evidenziato che «il professionista non ha mai posto in discussione nè l’affezione da parte dell’attore alla maculopatia, nè il rapporto tra questa malattia e l’assunzione dello specifico farmaco prescritto dal dottore». Inoltre, «la derivazione causale in questione è dimostrata dalla documentazione medica prodotta dall’attore». Il dottore dovrà risarcire il danno e rifondergli le spese sostenute nel giudizio in Cassazione per un importo di 2.200 euro.
Lastampa.it – 22 maggio 2011