Segretezza prima di tutto. Questo il comandamento da rispettare per il dipendente. Altrimenti è legittima la decisione dell’azienda di optare per il licenziamento (Cassazione, sentenza 4859/13). A provocare la rabbiosa reazione dell’azienda sono gli “spifferi” che dall’interno si propagano all’esterno della struttura…
E la reazione è ancora più forte che la voce che nasce, cresce e si ingigantisce, fino ad arrivare a clienti e fornitori, è relativa alla chiusura di una sede operativa. Una volta trovato il responsabile, ossia un dipendente con 5 anni di lavoro in ditta alle spalle, la decisione dell’azienda è tranchant: «licenziamento disciplinare per giustificato motivo». E si tratta di un provvedimento legittimo, sanciscono i giudici di Appello – stravolgendo la pronunzia di primo grado –, sostenendo che le «notizie» diffuse all’esterno «avevano acquisito una più ampia potenzialità di effetti, in ordine al danno di immagine per la datrice di lavoro», e sottolineando che «l’eventuale attentato alla credibilità di un’impresa, attraverso dichiarazioni non veritiere, costituiva fatto idoneo a minare in radice il rapporto di fiducia ed affidamento che il datore di lavoro ha diritto di nutrice verso il proprio personale». Secondo l’uomo, però, era stato dato eccessivamente peso alle parole da lui pronunciate, e peraltro rivelatesi vere, in merito alla chiusura di una sede operativa dell’azienda. Anche perché – evidenzia, tra l’altro, nel ricorso per cassazione – egli era un semplice «impiegato», e comunque non si erano diffuse «notizie tali da allarmare e creare problemi» rispetto alla clientela, quindi le sue «previsioni» sulla chiusura non «si erano rivelate tendenziose e nocive per gli interessi dell’azienda». Ma questi particolari vengono ritenuti secondari dai giudici della Cassazione, i quali evidenziano, condividendo l’ottica dei giudici di secondo grado, l’«allarme sociale» delle «notizie diffuse» da un dipendente che aveva, comunque, «un posto rilevante in seno alla società». Per questo, è evidente la «gravità» del comportamento tenuto dall’uomo, comportamento che rende lapalissiana la rottura del legame con l’azienda, e consequenziale la scelta del licenziamento.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 30 ottobre 2013