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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Cassazione:?danni cane, concessionario autostradale non ha responsabilità
    Notizie ed Approfondimenti

    Cassazione:?danni cane, concessionario autostradale non ha responsabilità

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche11 Maggio 2012Nessun commento2 Minuti di lettura
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    Occhi aperti in autostrada. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7032 del 9-5-2012, ha bocciato la richiesta di una cittadina, per il risarcimento del danno alla propria autovettura (finita contro il guard-rail) mentre percorreva l’autostrada; la sfortunata, si era vista tagliare la strada da ben due cani-vaganti.

    La ricorrente aveva imputato “l’incidente”, alla cattiva manutenzione della rete di protezione adiacente la sede stradale. Peccato che nei paraggi dell’impatto, così come verbalizzato dagli agenti della Polizia stradale nel frattempo intervenuti, non vi erano segni di squarci o difetti nella recinzione.

    Viceversa, nelle vicinanze, insisteva una Stazione di servizio, dalla quale (ipotizza la Cassazione) avrebbero potuto ben essere stati abbandonati i cani in questione da qualcuno, causando l’incidente occorso, in modo quindi del tutto fortuito ed imprevedibile e non certamente imputabile al concessionario autostradale, “Non potendosi esigere un onere di vigilanza nelle 24 ore dell’intero territorio autostradale”.

    Pertanto, “Poichè la responsabilità del custode non è oggettiva, ma presuntiva, il fatto non era ascrivibile a sua colpa”. Ma soprattutto, perchè “Costituisce ius receptium quello secondo cui la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perchè possa configurarsi in concreto (la responsabilità) è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia (l’autostrada e/o la rete di recinzione) ed il danno arrecato (l’incidente), senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario”.

    Nel qual caso, si considera “custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione”.

    In ogni caso si deve provare l’imprevedibilità e l’inevitabilità del “rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo”.

    Ergo, “Il custode per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”.

    In sostanza: la società autostrade non può prevedere che qualcuno abbandoni un cane.

    Cosa che evidentemente non é nella propria sfera soggettiva, ma può e deve invece, provvedere alla recinzione del tratto autostradale; che è oggettivamente e soggettivamente nell’ambito della sua sfera di controllo.

     ansa – 11 maggio 2012

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