Dal ministero un vademecum per gli ispettori e i consulenti sulla riforma Fornero. Le violazioni formali rendono il rapporto indeterminato
Sbagliare un adempimento formale legato a un contratto di lavoro che non sia quello subordinato a tempo indeterminato, infatti, ha lo stesso valore di una violazione sostanziale. E conduce pure allo stesso risultato, cioè all’applicazione della sanzione della conversione del rapporto nella forma comune che è il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E’ quanto spiega il ministero del lavoro nella lettera circolare prot.n. 7258 di ieri, contenente un vademecum su alcuni orientamenti condivisi nell’incontro con i consulenti del lavoro lo scorso 7 e 8 febbraio. Forma e sostanza sullo stesso piano.
I chiarimenti riguardano diversi aspetti dei contratti di lavoro riformati dalla legge n.92/2012 (la riforma Fornero), con il fine tra l’altro di orientare i comportamenti del personale ispettivo.
Il primo chiarimento riguarda il principio, introdotto dalla riforma, e in virtù del quale «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro».
Il ministero spiega che, in forza del nuovo principio, se nell’ambito di un determinato rapporto subordinato non si riscontrino gli elementi di specialità previsti dalla legge, sia di tipo sostanziale che formale, il rapporto va necessariamente ricondotto alla «forma comune», ossia al contratto subordinato a tempo indeterminato.
Di fatto, è un principio che rende molto più rischioso per i datori di lavoro il ricorso alle forme di lavoro flessibili, in considerazione del fatto che, per il ministero, anche le violazioni di carattere formale (in precedenza ritenute meno penalizzanti) conducono alla stessa sanzione.
Rapporto a termine «acausale». Alla disciplina del contratto a termine, la riforma Fornero ha introdotto la possibilità di stipulare il primo rapporto senza giustificazione purché di durata fino a 12 mesi (cosiddetto «acausale»).
Il ministero precisa che si tratta di una possibilità azionabile esclusivamente nelle ipotesi in cui tra il datore di lavoro e il lavoratore non risultino precedenti rapporti di tipo subordinato (altro contratto a termine o intermittente, per esempio).
Invece, nel caso di pregressi rapporti di natura autonoma (per esempio una co.co.pro.), è sempre possibile stipulare il primo rapporto subordinato a termine.
Il contratto a termine «acausale» non può avere una durata superiore a 12 mesi.
Il ministero precisa che, se l’assunzione è effettuata per un periodo inferiore, non è poi possibile prorogare il rapporto né/o è possibile stipularne uno nuovo a termine «acausale» per il restante periodo fino a raggiungere i 12 mesi.La disciplina del contratto a termine prevede la possibilità di sforare il termine, senza incorrere nella sanzione della conversione del rapporto a tempo indeterminato, purché entro certi limiti fissati a 30 e 50 giorni a seconda che il rapporto a termine abbia una durata inferiore o superiore a sei mesi.
Il ministero precisa che tale possibilità si applica anche al primo contratto a termine «acausale», con la conseguenza che la sua durata massima diventa complessivamente pari a 12 mesi e 50 giorni.Senza conciliazione l’addio ad nutum.
In tema di licenziamento e articolo 18 la riforma Fornero ha introdotto una peculiare procedura di conciliazione nelle ipotesi di licenziamento di tipo economico (giustificato motivo oggettivo).
Per il ministero la procedura conciliativa non si applica a tutte i casi di licenziamento ad nutum, ossia alle fattispecie di libera recedibilità (licenziamento durante il periodo di prova; licenziamento dei dirigenti; licenziamento per superamento del periodo di comporto; licenziamento al termine dell’apprendistato).
ItaliaOggi – 23 aprile 2013