La legge anticorruzione ha elevato la trasparenza dell’attività amministrativa a livello essenziale delle prestazioni relative ai diritti sociali e civili in base all’articolo 117 della Costituzione, individuando una serie di adempimenti che permettano ai cittadini conoscere le dinamiche operative delle Pa
Prima di tutto, vanno pubblicate le informazioni sui procedimenti amministrativi, in modo tale da risultare facilmente accessibili e semplici da consultare. Nel sito entrano poi i bilanci e i conti consuntivi, così da rendere operativo il principio di pubblicità previsto per questi documenti dall’articolo 151 del Tuel. Ampia evidenza va fornita anche ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche, in base a un modello schematico che dovrà essere approvato dall’Authority appalti. E, allo stesso modo, vanno resi pubblici i costi unitari di produzione dei servizi erogati ai cittadini, così come avviene oggi per solo i servizi a domanda individuale (peraltro in relazione alla percentuale di copertura con le tariffe). Per garantire appieno l’accessibilità ai cittadini, la pubblicizzazione deve riguardare alcuni particolari tipi di documenti e dati: i provvedimenti di autorizzazione e di concessione, le informazioni sulla scelta dei contraenti e sulle modalità selettive per gli appalti pubblici, le concessioni di erogazioni e contributi, le informazioni sui concorsi e le prove selettive del personale. Si tratta peraltro di atti che, in forme diverse, hanno già percorsi di pubblicizzazione strutturata, come ad esempio l’albo dei beneficiari di contributi e di benefici economici o gli avvisi di post-aggiudicazione degli appalti. La legge anticorruzione prevede anche norme specifiche sulla gestione dei procedimenti amministrativi. Scatta infatti l’obbligo di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie: i risultati del monitoraggio devono essere resi consultabili nel sito web. Ogni amministrazione deve anche rendere noto almeno un indirizzo di Pec al quale i cittadini possono inviare le istanze dei procedimenti e ricevere informazioni sull’attività amministrativa che li riguarda Questo profilo si correla alle previsioni che rendono obbligatoria la messa a disposizione dei cittadini di strumenti telematici e informatici per accedere ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura e ai tempi. La formali77azione delle decisioni delle Pa va garantita anche in caso di istanze manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o di domande infondate: in tutte queste ipotesi vanno prodotti provvedimenti espressi, redatti in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento all’elemento ritenuto risolutivo.
TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA • È inserita nei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti sociali e civili • Sono rafforzati gli elementi presenti nel quadro normativo vigente
PUBBLICAZIONE SU INTERNET DI INFORMAZIONI E PROVVEDIMENTI • Informazioni sui procedimenti amministrativi (con modalità facilmente accessibili) • Bilanci e conti consuntivi (principio di pubblicità dei documenti contabili) • Costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche (modello dati Avcp) • Costi unitari di produzione dei servizi erogati ai cittadini
TIPOLOGIE DEI DOCUMENTI E DEI DATI ESSENZIALI PER GARANTIRE LA TRASPARENZA • Autorizzazioni e concessioni • Contraenti scelti negli appalti e modalità di scelta • Concessioni ed erogazioni di contributi • Risultati di concorsi e di prove selettive del personale
STRUMENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI • Monitoraggio dei tempi dei procedimenti amministrativi • Indirizzo Pec per presentare istanze e per richiedere informazioni sui procedimenti • Accessibilità ai procedimenti amministrativi mediante strumenti informatici • Provvedimenti espressi anche a fronte di istanze irricevibili o domande infondate • Motivazione degli accordi infraprocedimentali in base all’articolo 11 della legge 241/1990
19 novembre 2012