Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 le nuove misure di “Campolibero” in materia di controlli agroalimentari sono divenute operative. Per favorirne l’applicazione il Mipaaf , tramite l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi, ha emanato due circolari con immediate disposizioni applicative, in modo che tutti gli operatori possano sfruttare al meglio le opportunità offerte dal decreto legge e per favorirne l’applicazione da parte di tutte le amministrazioni di controllo, da quelle statali (Icqrf, Corpo forestale dello Stato, Carabinieri) alle Regioni, ai Comuni, quindi anche alle Polizie locali. Le circolari applicative sono state pubblicate il 2 luglio e il 21 agosto e illustrano l’operatività complessiva del decreto.
Le novità introdotte, accolte con favore dal mondo agricolo, sono destinate a far discutere. Innanzitutto per l’individuazione degli esatti campi di applicazione del decreto, anche alla luce della coesistenza con una poderosa normativa comunitaria e nazionale preesistente in materia. Da più parti sono stati fatti notare i rischi di contradditorietà e di confusione operativa. Fattori che hanno prodotto un certo disorientamento negli addetti ai controlli che hanno visto alcune disposizioni come un’eccessiva tutela per le attività gestite dagli imprenditori agricoli, con la creazione, al contrario, di troppi ostacoli per chi è chiamato a svolgere le attività di vigilanza.
Tra le principali modifiche in sede di conversione la semplificazioni in tema di diffida, con l’eliminazione del requisito di ‘lieve entità’ per l’applicazione e una più precisa definizione di sanabilità; la dematerializzazione dei registri vitivinicoli, delle sostanze zuccherine, del burro e latte in polvere; ulteriori semplificazioni in cantina; più precisi ambiti applicativi per la normativa sulla mozzarella di latte di bufala e la produzione a Dop; la possibilità di definizione di contenziosi in itinere in materia agroalimentare, usufruendo della riduzione del 30 per cento della sanzione.
La prima circolare con gli aspetti operativi delle più significative misure previste dal decreto
Con particolare riferimento ai controlli, la prima circolare del 2 luglio sottolineava come il nuovo sistema si ponga la finalità di semplificare e coordinare la disciplina dei controlli ispettivi e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese nel settore agroalimentare. Per evitare sovrapposizioni o duplicazioni nei controlli e un aggravio per le imprese agricole, è stato disposto che tale attività ispettiva sia svolta dagli “organi di vigilanza” in forma coordinata, tenuto conto del piano nazionale integrato (PNI) e delle Linee guida adottate. Dovrà essere inotre garantito l’accesso all’informazione sui controlli.
Gli esiti di questi ultimi dovranno confluire in un apposito “registro unico dei controlli”. Alle imprese agricole deve essere sempre notificato il verbale dell’ispezione amministrativa svolta, anche nei casi di accertata regolarità o di avvenuta regolarizzazione a seguito di diffida. Nei controlli successivi non possono, quindi, essere oggetto di contestazione adempimenti relativi ad annualità e a tipologie di controllo che siano stati oggetto di verifica nel corso della precedente ispezione e risultanti dalla citata verbalizzazione, con esclusivo riferimento agli atti ed ai documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di controllo ispettivo. Naturalmente tutto ciò non vale nel caso in cui comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore non abbiano consentito la rilevazione dell’illecito, ovvero nel caso in cui emergano successivamente atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione.
Altra novità riguarda la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, dell’istituto della diffida, purché le predette violazioni siano sanabili. In tali casi l’organo di controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Un’ulteriore modalità di estinzione dell’obbligazione è rappresentata dalla possibilità dell’adempimento volontario entro un brevissimo termine (cinque giorni) dalla contestazione immediata o dalla notifica della stessa con il vantaggio per il responsabile di ottenere un’ulteriore riduzione dell’importo da pagare rispetto alla somma risultante dal computo del pagamento in misura ridotta, così come avviene con le violazioni del Codice della Strada.
Infine, le novità normative prevedono anche una serie di semplificazioni a vantaggio degli operatori vitivinicoli, in particolare è stata eliminata l’autorizzazione per la produzione di mosto cotto, sostituendola con una mera comunicazione preventiva da inviarsi al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF entro il quinto giorno antecedente all’inizio della produzione; si consente la preparazione di bevande spiritose negli stabilimenti dai quali si estraggono mosti e vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol; permane, invece, il divieto di produrre nei suddetti stabilimenti le bevande spiritose ottenute a seguito di distillazione o di macerazione.
La seconda circolare e le novità introdotte in sede di conversione
Lo scorso 21 agosto l’Icqrf ha poi provveduto ad emanare una seconda circolare applicativa relativamente ai controlli agroalimentari. Rispetto alla prima circolare, sono state introdotte ulteriori novità e correttivi.
1 Nel “registro unico dei controlli”, di prossima istituzione, dovranno essere inseriti anche i dati concernenti i controlli a carico delle imprese agricole, effettuati dagli organismi privati autorizzati.
2 Relativamente all’istituto della diffida per tutte le violazioni di natura amministrativa alla normativa agroalimentare, che prevedono la sola sanzione pecuniaria, si registrano importanti modifiche rispetto al precedente regime. In particolare, è stato eliminato il requisito della violazione di “lieve entità” che, già in fase di prima applicazione, aveva determinato alcune perplessità a livello operativo.
Inoltre, si sancisce che la diffida sia applicabile qualora si accerti per la prima volta una violazione sanabile. Pertanto, qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili. La circolare, in tal senso, ricorda che “per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”. Inoltre, sono state eliminate le precedenti disposizioni relative all’esclusione della diffida per le violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare e la precisazione che la diffida si applica “anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale”.
3 In tema di pagamento in misura ridotta, le modifiche apportate al testo originario del decreto consentono l’applicazione di tale istituto anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia il 25 giugno 2014, purché l’interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (lo scorso 21 agosto).
4 In sede di conversione è stato inserito il nuovo articolo 1-bis, composto da 16 commi, tra i quali alcuni sono particolarmente significativi per le attività dell’Icqrf. Le disposizioni introdotte mirano a rendere più efficienti e semplici i controlli, soprattutto per la parte a carico degli addetti ai lavori che operano nella produzione e conservazione del burro, dei prodotti vitivinicoli, degli sfarinati e paste destinate all’esportazione, del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e dell’isoglucosio, anche in soluzione, nonché per il latte in polvere: si prevede, tra le altre semplificazioni, la “dematerializzazione” dei registri di carico e scarico.
Notizie tratte da Mipaaf e Agricolturanews- 6 settembre 2014 (c.fo. ufficio stampa Sivemp Veneto)