Lo schema di decreto legislativo in materia di conciliazione vita-lavoro esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 20 febbraio prevede molte modifiche al complesso dei diritti/doveri dei genitori. Tuttavia, per problemi di copertura finanziaria, gran parte delle disposizioni varrebbe solo per il 2015. Ci si chiede però quanto sia efficace un intervento per un periodo così limitato.
L’istituto maggiormente toccato dal provvedimento è il congedo parentale, la cui durata resta però invariata. Il periodo massimo di fruizione viene esteso dall’ottavo anno di vita del bambino al dodicesimo.
Questo nuovo termine vale anche in caso di adozioni (articolo 36 del Dlgs 151/2001) e al prolungamento del congedo parentale in presenza di figlio portatore di handicap (articolo 34). Si allunga anche il periodo indennizzato dall’Inps nella misura del 30%: non più fino al terzo anno di vita del bambino, ma fino al sesto. Contestualmente però viene abrogata la disposizione che consentiva di continuare a percepire l’indennità dopo il terzo anno a condizione che il reddito individuale dell’interessato fosse inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il provvedimento contiene inoltre una spinta all’utilizzo del congedo a ore, possibilità introdotta dalla legge Fornero, e che doveva però essere regolamentata dalla contrattazione collettiva. Considerato che ciò fino a oggi è avvenuto in pochissimi casi, il legislatore ne consente l’uso anche senza disciplina contrattuale fissando alcune regole di carattere generale. In particolare il decreto prevede che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
Quest’ultima è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Se pertanto l’orario medio giornaliero è di otto ore, la richiesta non può essere superiore a quattro ore. Ma implicitamente significa che si può chiedere un congedo di durata giornaliera anche inferiore, pari cioè a una o due ore. Viene esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal decreto legislativo 151/2001.
Modificati anche i termini di preavviso per la richiesta del congedo: da 15 giorni viene ridotto a cinque se il congedo è a giorni e a due se viene richiesto a ore .
Due le modifiche più rilevanti per il congedo di maternità. La prima riguarda la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute
Il Sole 24 Ore – 25 febbraio 2015