La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 30 luglio, ha approvato le linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità”. Il documento è stato inviato ai Presidenti e agli Assessori alla sanità delle Regioni e delle Province autonome “al fine di fornire canoni interpretativi ed indicazioni operative univoche ed omogenee sul Decreto”. Il documento è stato ufficialmente pubblicato ieri. Con le linee guida le Regioni fanno chiarezza su procedure e limiti concorsuali per il personale precario e sui requisiti di ammissione alle selezioni del personale medico precario in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza in riferimento al Dpcm 6 marzo 2015 in materia di stabilizzazione del personale del Ssn le cui norme potrebbero prestarsi a letture non univoche e ad applicazioni disomogenee.
In particolare per quanto riguarda quelle contenute nell’articolo 2 (procedure concorsuali riservate) e nell’articolo 3 (limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali) e nell’articolo 6, comma 4 (requisiti di ammissione del personale medico precario nei servizi di emergenza e urgenza).
Si parte da una premessa le previsioni dell’articolo 3 del DPCM non devono conformarsi alle norme in materia di mobilita? D.Lgs. 165/2001 art. 30, comma 2 bis. E il personale della dirigenza medica e sanitaria stabilizzabile e? solo quello che, alla data del 30 ottobre 2013, aveva maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli ultimi cinque anni.
Vediamo quali sono alcune delle indicazioni dettate dalle Regioni.
Requisiti di accesso. Considerato che la stabilizzazione riguarda il personale del comparto Sanita? e l’area della dirigenza medica e sanitaria, non costituiscono servizi utili per la stabilizzazione quelli prestati in enti di diverso comparto. Sono inoltre esclusi i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
L’anzianità? di servizio deve essere maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prestato anche in Enti diversi da quello che indice la procedura, ma purché della stessa Regione dove viene bandita la selezione. È quindi escluso chi ha prestato servizio in Regioni diverse. I soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione possono inoltre partecipare a tutte le selezioni indette dagli enti del Ssn della Regione di riferimento.
L’anzianita? di servizio inoltre deve essere maturata integralmente nel profilo messo a selezione. Per quanto riguarda le selezioni per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dovra? essere conteggiato anche il servizio maturato in disciplina equipollente/affine a quella messa a selezione.
Dal momento che il Dpcm non comprende tra i requisiti di ammissione alla selezione l’essere in servizio ad una determinata data, ma solo in particolari periodi, anche non continuativi, sono quindi ammissibili tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti anche se non in servizio alla data di indizione del bando o in altra data. L‘anzianita? di servizio a tempo determinato maturata in regime di part time va valutata per intero.
Potranno accedere alla stabilizzazione i precari del Ssn che abbiano prestato un servizio effettivo non inferiore ai tre anni nell’ambito del quinquennio precedente.
Personale medico di emergenza e urgenza. I professionisti che possono essere stabilizzati sono solo quelli che hanno maturato cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato.
Il termine per bandire la procedura concorsuale e? il 31 dicembre 2018.
Il personale precario eventualmente in scadenza puo? essere prorogato alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti dall’articolo 4 del Dpcm per il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. Il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si riporta di seguito il testo integrale, pubblicato anche nella sezione ”Conferenze” del sito www.regioni.it.
Documento recante Linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità”
Si espongono di seguito le indicazioni condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in ordine al DPCM 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui al D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013.
Con le presenti linee guida si intendono fornire canoni interpretativi ed indicazioni operative alle Regioni ed alle aziende ed enti del SSN in relazione ad alcune disposizioni del decreto che potrebbero prestarsi a letture non univoche e ad applicazioni disomogenee, con particolare riguardo a quelle contenute nell’articolo 2, disciplinante le procedure concorsuali riservate, nell’articolo 3, relativo ai limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali e nell’articolo 6, comma 4, che individua i requisiti di ammissione alle selezioni del personale medico precario in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza.
Articolo 2 (procedure concorsuali riservate)
Preliminarmente si evidenzia che, stante la natura speciale delle procedure di stabilizzazione ed il fatto che, comunque, l’adeguato accesso dall’esterno viene garantito dalle previsioni dell’articolo 3 del DPCM, le stesse procedure non devono conformarsi alle norme in materia di mobilità contenute nell’articolo 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001.
A) Requisiti di accesso
– Considerato che la stabilizzazione riguarda il personale del comparto Sanità e quello appartenente all’area della dirigenza medica e sanitaria, non costituiscono servizi utili per la stabilizzazione quelli resi presso enti di diverso comparto, né sono configurabili stabilizzazioni di dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
– Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che l’anzianità di servizio utile ai fini della partecipazione alle selezioni riservate deve essere maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura. Pertanto non costituisce titolo di accesso alle selezioni il rapporto di lavoro maturato con contratto di lavoro diverso dalla dipendenza, né il servizio, ancorchè prestato con rapporto di lavoro subordinato, maturato in regioni diverse da quella ove ha sede l’ente che bandisce la selezione.
– I soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione possono partecipare a tutte le selezioni indette dagli enti del SSN della Regione di riferimento.
– L’anzianità di servizio deve essere maturata integralmente nel profilo messo a selezione, atteso che la stabilizzazione, in quanto procedura eccezionale alternativa al pubblico concorso, presuppone necessariamente il possesso di un’esperienza professionale nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di inquadramento. Per quanto riguarda le selezioni per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dovrà essere conteggiato anche il servizio maturato in disciplina equipollente/affine a quella messa a selezione.
– Il DPCM non comprende tra i requisiti di ammissione alla selezione l’essere in servizio ad una determinata data, ma solo in particolari periodi, anche non continuativi. Conseguentemente sono ammissibili alle selezioni tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e dal DPCM anche se non in servizio presso enti del servizio sanitario regionale alla data di indizione del bando o in altra data.
– L‘anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part time va valutata per intero.
B) Personale in possesso dei requisiti di accesso cui all’articolo 1, comma 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007.
– In relazione ai requisiti di accesso di cui deve essere in possesso il personale in epigrafe, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo in esame fa riferimento alle previsioni dell’ articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007. Dato il carattere eccezionale delle procedure di stabilizzazione tale rinvio deve essere interpretato letteralmente. Ne consegue che non è consentito alle amministrazioni interessate ammettere alle selezioni personale in possesso di requisiti diversi ancorchè fossero previsti dalla disciplina in materia di stabilizzazioni eventualmente approvata dalla Regioni in attuazione delle predette disposizioni legislative statali, che, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 565, lett. c) della L. 296/2006, non più richiamato dal DPCM, né dal D.L. 101/2013, costituivano solo dei principi di riferimento.
– Le procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007 non riguardano la dirigenza medica e sanitaria, in quanto le leggi citate consentivano la stabilizzazione del solo personale non dirigenziale. Il personale della dirigenza medica e sanitaria stabilizzabile è pertanto solo quello che, alla data del 30 ottobre 2013, aveva maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli ultimi cinque anni.
– La relazione illustrativa al DPCM ha chiarito che le procedure di stabilizzazione riservate si applicano anche nei confronti del personale che era in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007, ma “che al tempo non era stato stabilizzato nell’ambito delle relative procedure”. Ne consegue che le procedure di stabilizzazione devono essere avviate dalle aziende del SSN sia nei confronti del personale che aveva ritenuto di non partecipare alle selezioni riservate previste dalle norme anzidette, sia di quello che, pur partecipandovi, non aveva conseguito l’idoneità. Tale personale deve comunque aver maturato l’anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato presso enti del SSN ubicati nella regione ove ha sede l’ente che bandisce la selezione.
Articolo 3 (Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali)
L’articolo in esame dispone che le procedure concorsuali “sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno , nel limite massimo complessivo del 50%, ….OMISSIS”.
Al riguardo si precisa che il limite del 50% delle risorse finanziarie assunzionali destinate alle stabilizzazioni non è riferito alla singola procedura concorsuale ma all’intero ambito di tali stabilizzazioni. Il rispetto del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni costituisce attuazione del principio della garanzia di adeguato accesso dall’esterno, in alternativa alle altre misure disposte dalla normativa vigente, ed in particolare dall’art.35 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni, che pertanto non trovano applicazione.
Le regioni soggette ai piani di rientro quantificheranno il predetto limite in rapporto alle risorse finanziarie assunzionali previste dai medesimi piani di rientro.
Articolo 5 (lavori socialmente utili e di pubblica utilità)
Per meglio realizzare le finalità di superamento del precariato e al fine di favorire il reclutamento a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n.81/2000 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n.280/1997, nonché nel rispetto delle norme regionali di riferimento, le Aziende ed Enti del SSN, che hanno posti vacanti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto per l’accesso il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, procedono all’assunzione – anche con contratto a tempo parziale – di tale personale secondo le modalità operative che verranno definite dalle regioni.
Articolo 6, comma 4 (stabilizzazione del personale medico di emergenza e urgenza)
Il comma in esame consente la stabilizzazione del personale medico dei servizi di emergenza e urgenza con almeno cinque anni di “prestazione continuativa” antecedenti alla scadenza del bando ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurga d’accettazione e d’urgenza.”
Considerata la laconicità della disposizione si ritiene utile precisare che:
– I soggetti ammissibili alle procedure di stabilizzazione, in coerenza con le disposizioni del D.L 101/2013 ed alla luce dei richiami al D.Lgs. 368/2001 ed ai “concorsi di cui al presente decreto”, che riguardano esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato, sono solo quelli che hanno maturato cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato.
– Il termine per bandire la procedura concorsuale, in coerenza con quanto previsto per le altre selezioni, è il 31 dicembre 2018.
– Il personale precario eventualmente in scadenza può essere prorogato alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti dall’articolo 4 del DPCM per il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
– Il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Roma, 30 luglio 2015
documento approvato – SANITA’: Linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità
10 settembre 2015