E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre l’ordinanza 3 agosto 2015 del ministero della Salute che proroga, con modifiche, l’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. L’efficacia dell’ordinanza, così modificata, è prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In premessa viene richiamata la necessità di una proroga, apportando modifiche al fine di rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani prevedendo anche la formazione dei proprietari e detentori di animali per migliorare la loro capacità di gestione degli animali. Da qui la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante i percorsi formativi su base volontaria ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2009.
L’articolo 1 della nuova Ordinanza introduce una modifica, annunciata a inizio agosto dal Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo, e prevede che i percorsi formativi su base volontaria possano essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti informando il comune, il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale e l’Ordine professionale.
La modifica- 1. L’articolo 1, comma 5 dell’ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 è così sostituito:
“I Comuni e i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al Decreto Ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato “patentino”, avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui all’art.1, comma 3 del Decreto Ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di Referenza Nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il Comune, il Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria locale e l’Ordine professionale.”
10 settembre 2015
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