Contratto a tutele crescenti al traguardo. Confermata l’applicazione del Jobs act ai licenziamenti collettivi. Riordino contratti: primo esame a Palazzo Chigi
Poletti: «Dal 1° marzo le imprese potranno assumere con le nuove regole». Oggi in cdm anche l’ok al decreto sul nuovo ammortizzatore sociale (Naspi). Verso la conferma delle nuove regole sui licenziamenti collettivi. Mentre per il riordino dei contratti siprospettaunprimogiroditavolo, sullo schema di Dlgs di una quindicina di articoli che conterrà anche la modifica dell’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori che riguarda le mansioni.
Sul pacchetto lavoro, sono queste le novità della vigilia del Consiglio dei ministri che oggi darà il via libera definitivo ai due Dlgs che istituiscono il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e il nuovo ammortizzatore sociale Naspi. «Dal primo marzo le aziende potranno assumere con le nuove regole», ha annunciato ieri il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che ridisegnano l’articolo 18 per i neo assunti con contratto a tutele crescenti.
La regola generale, in caso di licenziamento illegittimo, sarà l’indennizzo monetario crescente, in base all’anzianità di servizio (con un tetto a 24 mensilità). Il reintegro nel posto di lavoro rimarrà solo per i licenziamenti nulli, discriminatori e in una fattispecie limitata dei licenziamenti disciplinari (quando cioè il fatto materiale contestato è insussistente, senza alcuna valutazione sulla sproporzione del licenziamento). Il Pd, con il sostegno di Sel e Movimento 5 stelle, nei pareri espressi alla Camera e al Senato, aveva chiesto al Governo di escludere dalla nuova disciplina i licenziamenti collettivi (almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni), proponendo il mantenimento dell’attuale regime che prevede la tutela reale (reintegra) in caso di violazione dei criteri di scelta del lavoratore da licenziare. L’orientamento del premier Renzi, secondo quanto ha confidato ai suoi più stretti collaboratori, è quello di non modificare l’impianto del Dlgs; quindi, a meno di sorprese dell’ultima ora, il testo che arriverà oggi al Consiglio dei ministri non conterrà le richieste avanzate nei pareri parlamentari.
A premere per la conferma dell’impianto sono anzitutto le imprese. «I licenziamenti collettivi devono rimanere inseriti nel contratto a tutele crescenti perché sono per definizione licenziamenti economici e quindi oggettivi – ha ribadito il presidente di Federmeccanica Fabio Storchi -. Una differente disciplina dei licenziamenti economici collettivi rispetto a quelli individuali non è presente in alcun Paese europeo e neppure fuori dall’Europa e, se si dovesse attuare, ridurrebbe l’efficacia e quindi la credibilità della riforma».
Sul fronte Naspi, il nuovo ammortizzatore sociale in caso di disoccupazione involontaria, prenderà il via da maggio e avrà una durata massima di 24 mesi. Ma dal 2017 scenderà a 18 mesi con l’impegno, tuttavia, del Governo a reperire le risorse necessarie per uniformare la durata.
Sul tavolo del Consiglio dei ministri arriverà anche il decreto sul riordino dei contratti: per le collaborazioni viene definito il concetto di lavoro subordinato (prestazioni reiterate secondo un orario definito dal committente, eseguite in base a ordini gerarchici). Alla fine del periodo transitorio (1° gennaio 2016) verranno cancellate le collaborazioni a progetto (tranne quelle oggetto di disciplina ad hoc da parte di accordi collettivi) e ciò che rientra nell’area del lavoro subordinato sarà assorbito dal nuovo contratto a tutele crescenti. Sopravvivono quindi le vere collaborazioni autonome e le vere partite Iva (per quelle deboli saranno estesi alcuni istituti del lavoro subordinato come le protezioni per maternità e malattia e tempi certi nei pagamenti). Sul fronte apprendistato, si unificano il 1° e 3° livello (per la qualifica, il diploma professionale e di scuola superiore), sulla base del modello duale tedesco. Vengono cancellati associazione in partecipazione e jobs sharing (meno di 300 contratti), mentre per lo staff leasing si profila la cancellazione delle causali. Nessuna novità per i contratti a termine, resta confermato il tetto massimo di durata di 36 mesi, comprensivo di 5 proroghe. Sui contratti di ricollocazione è prevista una estensione della platea a tutti i disoccupati. «Sul contratto di ricollocazione va rinegoziato il parere della Conferenza Stato Regioni – afferma il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi (Ap) – che è contrario ai principi di delega, per salvaguardare la centralità del lavoratore. Inoltre in coerenza con la nuova definizione del lavoro subordinato vanno liberate le partite Iva dai vincoli della legge Fornero».
La minoranza Pd, tuttavia, non demorde e insiste sulle modifiche ai licenziamenti collettivi. «Va mantenuta l’attuale normativa – afferma il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano (Pd) -. Inoltre sarebbe opportuno recuperare un’opportunità, non passata con il Milleproroghe, che consente ai lavoratori in Cig di impegnarsi in lavori di carattere sociale assistenziale o produttivo beneficiando di un voucher fino a 3mila euro l’anno». Pronta la replica del giuslavorista Pietro Ichino (Pd): «L’equilibrio politico di questa riforma del lavoro non può stare in un compromesso sui contenuti che ne diluisca l’efficacia, manell’effettocheessaprodurrà immediatamente, nelle settimane prossime, nel senso dell’aumento drastico della quota di assunzioniatempoindeterminatosulflusso complessivo dei nuovi contratti. Perché questo effetto si produca è indispensabile la nitida coerenza sistematica della nuova disciplina legislativa che costituisce la migliore garanzia di stabilità nel tempo delle nuove norme». Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è stato modificato il regime di tutela in caso di licenziamento, regolato dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La regola generale è rappresentata dal pagamento al lavoratore licenziato di un indennizzo economico, crescente in base all’anzianità di servizio (con il limite di 24 mensilità). Il reintegro nel posto di lavoro scatta solo per i licenziamenti discriminatori, per quelli nulli e per una fattispecie limitata di licenziamento disciplinare (insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, senza alcuna valutazione circa la sproporzione del licenziamento)
IlSole 24 Ore – 20 febbraio 2015