La semplificazione. Oltre a vendere per asporto, i produttori possono far consumare i loro prodotti in azienda ma senza servizio al tavolo
L’articolo 30-bis del decreto del fare introduce semplificazioni procedurali, che sono già in vigore, per gli agricoltori che intendono vendere direttamente i loro prodotti al consumatore.
La versione aggiornata dell’articolo 4 del Dlgs 228/01 comprende le norme nazionali sulle varie tipologie di vendita diretta degli agricoltori assieme al Dm 20 novembre 2007 che regola i mercati riservati a questo tipo di vendita.
La novità assoluta è prevista dal comma 8-bis dell’articolo 4 che, dopo aver richiamato il principio di riduzione delle restrizioni all’esercizio delle imprese fissato dall’articolo 34 legge 214/11, consente ai produttori agricoli non solo di vendere per asporto, ma anche di far consumare i loro prodotti utilizzando i locali e arredi dell’azienda, ovviamente se sussistono le condizioni sanitarie.
È però vietato a questi agricoltori di organizzare «il servizio assistito di somministrazione»; in pratica non deve esserci il servizio al tavolo, ma il ritiro di alimenti e bevande da parte del cliente al banco di servizio e la degustazione nei posti riservati. Di fatto si tratta di un forma ridotta di agriturismo.
Una disposizione che agevola il reperimento di locali per la vendita diretta è contenuta nel comma 8-ter: questa vendita può svolgersi in qualsiasi locale a prescindere dalla sua destinazione urbanistica (che potrebbe quindi essere anche residenziale) e ovviamente qualsiasi locale venga utilizzato non diventerà a uso commerciale per il solo fatto di questo impiego.
Il decreto del fare aggiunge poi semplificazioni per l’avvio delle molteplici modalità di vendita diretta: 1 per la vendita nella azienda(in locali o aree all’aperto) non serve alcuna comunicazione di inizio attività al Comune; 1 per la vendita itinerante (presso abitazioni eccetera,di qualsiasi comune) serve la comunicazione preventiva al Comune sede dell’azienda e non dove si esercita; 1 per la vendita su aree pubbliche è necessaria la comunicazione preventiva al Comune sede del/i posteggio/i; 1 per la vendita in locali fuori della azienda serve la comunicazione preventiva ai Comuni dove sono ubicati; 1 per la vendita tramite internet serve la comunicazione preventiva al Comune sede dell’azienda; 1 per la vendita nelle sagre, eventi religiosi, politici e per la promozione dei prodotti tipici non serve alcuna comunicazione.
Nei casi in cui è prevista la comunicazione, la vendita può essere avviata dalla data del suo invio.
Nessuna modifica è stata apportata alle condizioni soggettive per esercitare la vendita diretta e quindi: l’azienda agricola deve essere iscritta al registro imprese; il titolare e gli amministratori non devono essere stati condannati per reati in materia di igiene e frodi alimentari; la prevalenza dei prodotti propri va misurata sul fatturato complessivo delle vendite dirette.ù
Il Sole 24 Ore – 30 agosto 2013