Decreto Sanità. Grasselli: passo importante definizione Dipartimenti prevenzione
“Il decreto Sanita’ approvato oggi rappresenta un passo importante nella definizione dei Dipartimenti di Prevenzione”. Questo il primo commento del Segretario nazionale Aldo Grasselli. Il testo approvato ha incluso e ampliato un emendamento sollecitato dal SIVeMP che aveva chiesto maggiore chiarezza nella norma e un maggior impegno per promuovere la prevenzione, l’unica funzione sanitaria che assicura concreti risparmi alla sanità e all’economia complessiva del Paese.
“Non ci e’ stato possibile ottenere una precisa ed esplicita disposizione che classificasse tutte le strutture del Dipartimento come strutture complesse in quanto ciò sarebbe stato incostituzionale, tuttavia, per logica deduzione, se la direzione del dipartimento ora viene affidata esplicitamente a un dirigente di struttura complessa del dipartimento, ne consegue che il dipartimento contiene strutture complesse.
La definizione di un’area che comprende sia la sanita’ pubblica veterinaria sia la sicurezza alimentare, pur non essendo una articolazione strutturata del dipartimento, rappresenta la precisa identificazione a livello territoriale di quella mitologica “autorità competente” di cui, finalmente abbiamo preciso riscontro con il definitivo affidamento dell’applicazione delle norme in materia.
Infine, non secondario pare il richiamo ai LEA, entro il cui perimetro le Regioni possono articolare ulteriormente il dipartimento in risposta alle esigenze particolari del territorio, ribadendo per converso che in ciascun territorio che non manifesti esigenze particolari l’organizzazione standard del dipartimento di prevenzione deve essere assicurata con tre strutture mediche e tre strutture veterinarie, tra loro coordinate e distinte”.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute
Articolo 4.
(Dirigenza sanitaria e governo clinico).
[omissis]
b-bis) all’articolo 7-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, la parola “dirigenti” è sostituita dalle seguenti: “direttori di struttura complessa del dipartimento” ;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le strutture organizzative dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotato di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite.”
3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza. “
fonte: Sivemp – 31 ottobre 2012