La Civit allenta le maglie dell’anticorruzione sugli incarichi ai dipendenti pubblici. L’allegato 1 al piano nazionale anticorruzione contiene un importante chiarimento sugli adempimenti derivanti dalle modifiche apportate dalla legge 190/2012 all’articolo 53 del dlgs 165/2001.
In particolare, l’allegato 1 si riferisce al comma 12 del citato articolo 53, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di 15 giorni, al dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
Molte amministrazioni hanno inteso in senso estensivo la disposizione, e hanno imposto ai dipendenti di comunicare, per il successivo inoltro a Palazzo Vidoni, ogni genere di «incarico» gratuito, anche quelli afferenti allo sport o al tempo libero.
La Civit, in veste di Autorità nazionale anticorruzione mitiga di molto simile impostazione e spiega che «gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione di appartenenza».
Si deve trattare, dunque, di incarichi che, per quanto gratuiti, possano comunque fondare anche solo una parvenza di conflitto di interessi, l’interesse, cioè, di una relazione particolarmente stretta tra dipendente pubblico e incaricante allo svolgimento di un’attività comune, magari inopportuna in relazione alle competenze d’ufficio dell’incaricato.Per questa ragione, secondo la Civit, per esempio, «non deve essere oggetto di comunicazione all’amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario».
Allo stesso modo, nessuna comunicazione deve essere rivolta alla Civit per quella serie di incarichi che l’articolo 53, comma 6, del dlgs 165/2001 sottrae alla preventiva autorizzazione e cioè della collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dell’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; della partecipazione a convegni e seminari; di incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; di incarichi svolti in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
L’Allegato 1 al piano nazionale anticorruzione chiarisce che «continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art.53 del dlgs n.165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati».
ItaliaOggi – 20 settembre 2013