Secondo l’ultima legge di stabilità i dipendenti pubblici possono fruire del congedo parentale anche su base oraria; questa previsione, però, al momento è destinata a rimanere sulla carta, perché la sua applicazione deve passare dal recepimento nei contratti nazionali di lavoro che disciplinano i diversi comparti pubblici.La precisazione arriva da una nota (45298/2013) diffusa ieri dal dipartimento della Funzione pubblica, che in questo modo risponde alla richiesta avanzata da un’università. La regola sul congedo «a ore» è stata inserita nel Testo unico del pubblico impiego dall’articolo 1, comma 339 della legge 228/2012, ma senza la disciplina applicativa non può tradursi in pratica. L’attuazione passa insomma dai contratti, ma ancora per tutto il 2014 la contrattazione nel pubblico impiego è congelata per ragioni di contenimento della spesa pubblica.
Il congedo a ore, è vero, riguarda la parte normativa, ma l’intero meccanismo contrattuale al momento è bloccato.
Cosa sono
Congedi parentali, fruizione a ore
La modifica legislativa è quella operata dalla legge di stabilità, che ha recepito le modifiche disposte dal Dl 216/2012 attuativo della direttiva 2010/18/ Ue: in questo caso è stato realizzato un maquillage all’articolo 32 del Dlgs 151/2001 in materia di congedo parentale, attraverso due interventi. Il primo consente la fruizione dei congedi anche a ore a partire dal 1° gennaio 2013, secondo le disposizioni che saranno adottate dai Ccnl, che dovranno individuare le modalità di fruizione e i criteri di calcolo della base oraria. Si tratta dei congedi che spettano a ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del bambino, fino a un periodo massimo di sei mesi di astensione (continuativo o frazionato). In ogni caso, l’astensione totale di entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi.
Con la seconda modifica, è stato poi precisato che la comunicazione con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro sull’intenzione di fruire del periodo di congedo parentale (almeno 15 giorni prima) deve contenere anche l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo. Durante questo periodo, potranno essere anche concordate adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, osservando quanto eventualmente disposto dai Ccnl.
Il Sole 24 Ore – 9 ottobre 2013