Ora ci sono anche le motivazioni con cui il governo, nella riunione a palazzo Chigi del 24 agosto, ha impugnato due articoli del nuovo Piano regionale socio-sanitario del Veneto, dando incarico all’avvocatura generale dello Stato di predisporre il ricorso alla Corte costituzionale. Indiziati, secondo il Consiglio dei ministri, di illegittimità costituzionale, sono l’articolo 1, sulla nomina del direttore generale della sanità, gli articoli 9 e 10 sul parere vincolante attribuito alla quinta commissione consiliare per quanto concerne le schede ospedaliere e territoriali. Insomma, le controdeduzioni scritte dal segretario generale del Consiglio Roberto Zanon non sono bastate. Restano aperte le questioni che il ministro Renato Balduzzi aveva sollevato.
In ordine a specifici poteri spostati dalla Giunta al Consiglio con un parere inviato alla Regione prima che il Piano venisse approvato, e sono quelle che, in una dichiarazione dei giorni scorsi, il governatore Luca Zaia ha etichettato come “conflitto di attribuzione” su alcuni aspetti giuridici-procedurali che “non ne scalfiscono la sostanza”. Ora l’avvocatura dello Stato avrà tempo fino al 4 settembre per presentare l’impugnativa e chiedere le verifiche di legittimità alla Corte costituzionale. Ma vediamo quali sono le ragioni che hanno indotto il gabinetto-Monti a entrare nel merito dei tre articoli.
ARTICOLO 1. L’articolo 1, comma 4, come noto, istituisce la figura del direttore generale della sanità nominato dal Consiglio regionale su proposta del presidente della Giunta. “La disposizione in esame – obietta il governo – nell’istituire con formulazione generica e poco chiara tale nuova figura omette di precisare la sua collocazione organizzativa, nonché di indicare gli organi a cui tale soggetto deve rispondere del proprio operato. In particolare non si specifica se tale figura dirigenziale rientri nell’organizzazione amministrativa della Giunta o in quella del Consiglio. In ogni caso, poiché le funzioni attribuite qualificano il direttore generale della sanità come un organo amministrativo tipicamente esecutivo, esso dovrebbe rientrare tra gli organi della Giunta regionale. Quest’ultima, infatti, è definita dall’articolo 121 della Costituzione come organo esecutivo della Regione”. Secondo la delibera del Consiglio dei ministri, la disposizione “che assegna al Consiglio il compito di nominare un dirigente di struttura della Giunta altera gli equilibri e il riparto di competenze tra Giunta e Consiglio”. In altre parole la norma violerebbe i principi degli articoli 123, 121 e 97 della Costituzione e cozzerebbe contro gli articoli 58 e 46 dello Statuto regionale del Veneto. “I dirigenti di struttura della Giunta non possono che essere nominati dalla Giunta stessa, in virtù del necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il responsabile di un’area e l’organo politico nel cui ambito si svolge l’attività amministrativa”.
ARTICOLI 9 E 10. La premessa. L’articolo 9, comma 1, del Piano stabilisce che le schede di dotazione ospedaliera delle Ulss vangano approvate dalla Giunta previo parere obbligatorio e vincolante della quinta commissione alla sanità. Lo stesso stabilisce l’articolo 10 per le schede di dotazione dei servizi territoriali. “La precedente legge regionale – questa la motivazione con cui si impugnano le due disposizioni – stabiliva che la Giunta regionale dovesse semplicemente sentire la commissione consiliare. Veniva previsto un parere obbligatorio ma non vincolante. Gli articoli 9 e 10 rendono, invece, questo parere vincolante trasformandolo da atto puramente consultivo in atto sostanzialmente co-decisorio”. Secondo il governo, pertanto, “tali disposizioni sono lesive delle prerogative della Giunta”, visto che l’approvazione delle schede ospedaliere e territoriali “costituisce un atto tipicamente esecutivo” degli indirizzi di programmazione, che “spetta alla Giunta quale organo che, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto, definisce e realizza gli obiettivi di governo e amministrazione”. Anche qui, dunque, si violerebbero i principi della Costituzione agli articoli 123, 121 e 97, e si verrebbe in contrasto con gli articoli 58 e 46 dello Statuto veneto. (Dal Giornale di Vicenza del 29 agosto 2012)
Ecco perchè il ministro ha bocciato il Pssr (dal Gazzettino)
Ecco perchè la matita rossa del ministro Balduzzi si è soffermata sul Piano socio sanitario regionale, rimandando alla Corte Costituzionale i due articoli che riguardano la nomina del direttore generale della sanità e del sociale e l’approvazione delle schede sanitarie. Due paginette fitte fitte in cui dalla presidenza del Consiglio dei Ministri spiega al Veneto cosa non va e dà tempo fino al 4 settembre per “difendersi”. Per Roma la nomina del direttore generale da parte del Consiglio e non della Giunta “altera gli equilibri e il riparto di competenze tra Giunta e Consiglio Regionale, così come definiti dalle norme costituzionali e dallo Statuto della Regione Veneto”. Ma non solo.
Nei profili di illegittimità costituzionale, le motivazioni inseriscono anche che “i dirigenti di struttura della Giunta regionale non possono che essere nominati dalla Giunta stessa, in virtù del necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il responsabile di una struttura organizzativa o di un’area e l’organo politico nel cui ambito si svolge l’attività amministrativa”.
Per quanto riguarda invece le schede di dotazione ospedaliera delle Asl il Piano del Veneto indica che sia necessario il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio. Passaggio oggetto di emendamento Coletto-Giunta (come il precedente), bocciato da palazzo Ferro Fini. La presidenza del Consiglio dei Ministri osserva come nella precedente legge regionale la Giunta dovesse solo “sentire” la V. Commissione , “parere obbligatorio, ma non vincolante”. «Le nuove disposizioni – recitano le motivazioni – sono lesive delle prerogative della Giunta . Infatti l’approvazione delle schede costituisce un atto esecutivo, in quanto è finalizzato a dare attuazione a precedenti atti programmatori: esso spetta quindi alla Giunta quale organo che definisce e realizza gli obiettivi di governo e amministrazione».
Norme che a detta del Consiglio dei Ministri contrastano sia con lo Statuto del Veneto sia con la Costituzione.
E ora la Regione ha tempo una settimana per controbattere affidandosi alla Avvocatura o a un costituzionalista esterno scelta che pare più probabile).
Gazzettino 28 agosto 2012