Il congedo straordinario biennale per assistere disabili gravi può essere fruito anche dal parente o affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di gravità, qualora non ci siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità.
L’Inps recepisce, con la circolare 159/2013, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma (articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001).
L’attuale testo è stato riscritto dal Dlgs 119/2011, attuativo della legge “collegato lavoro” del 2010, recependo le diverse pronunce di incostituzionalità che nel corso del tempo avevano interessato la norma. Infatti nella versione precedente il diritto di fruire del congedo era riservato alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle conviventi del soggetto con handicap in situazione di gravità. La Corte costituzionale ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva l’estensione di tale diritto a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità, nell’ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio diversamente abile perché anch’essi totalmente inabili.
La stessa Corte aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo. Nel 2009 a seguito di decisione dei giudici erano stati inclusi nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo anche il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Tutte queste pronunce hanno indotto il legislatore a modificare il testo normativo prevedendo che il principale soggetto deputato a richiedere il congedo sia il coniuge convivente del soggetto con handicap in situazione di gravità. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, il diritto a fruire del congedo spetta al padre o alla madre anche adottivi; in subordine il diritto spetta a uno dei figli conviventi e in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
La norma, a differenza di quanto previsto dalla legge quadro per l’assistenza e i diritti delle persone diversamente abili, non contempla la possibilità di fruire del congedo da parte dei parenti di terzo grado (bisnonni, bisnipoti quali figli dei nipoti da parte dei figli, zii quali fratelli e sorelle dei genitori e nipoti quali figli di fratelli e sorelle). La pronuncia ripristina un equilibrio tra le due norme, finalizzate a garantire le persone in una situazione di svantaggio.
La fruizione del congedo dovrà seguire necessariamente l’ordine di priorità previsto dalla norma.
Il Sole 24 Ore – 19 novembre 2013