Il Consiglio dei ministri di oggi ha appena approvato, su proposta del ministro della Salute Balduzzi, il nuovo schema di decreto legislativo che riorganizza l’Istituto superiore di sanità, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Per gli Istituti zooprofilattici sperimentali arriva una riduzione dei componenti degli organi, ma anche la razionalizzazione e ottimizzazione, demandata alla competenza regionale, dei centri di costo, delle strutture e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale. Per l’Iss, in particolare, una maggiore autonomia. I testi della relazione e del decreto approvato oggi in Cdm. Leggi di seguito tutte le previsioni per gli Izs
Il decreto legislativo provvede al riordino della disciplina vigente in tema di Istituti zooprofilattici sperimentali “in linea con i criteri direttivi previsti dalla legge delega, attraverso l’individuazione di modalità per l’esercizio delle funzioni e principi per l’esercizio delle competenze regionali”.
Più in generale la riorganizzazione verrà effettuata attraverso tre azioni:
1 la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti vigilati, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa e all’organizzazione del ministero;
2 la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati. Questo comporta: (a) la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale degli enti, con una riduzione non inferiore al 10% per i primi e 5% per i secondi, oltre alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti; (b) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; (c) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; (d) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; (e) la riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate;
3 la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il ministero della Salute ed enti vigilati, prevedendo la possibilità per il Ministero di emanare indirizzi e direttive nei loro confronti.
Nel caso dell’Istituto superiore di Sanità le novità più importanti riguardano la previsione di uno statuto che ne costituirà il documento fondamentale, rafforzandone l’autonomia; l’ottimizzazione della distribuzione e utilizzazione delle risorse umane e strumentali, ponendo limiti alla istituzione di uffici dirigenziali e accorpando, ove possibile, funzioni e personale.
Izs. Riduzione dei componenti degli Organi e potenziamento delle attività
Per gli Istituti zooprofilattici sperimentali arriva una riduzione dei componenti degli organi, ma anche la razionalizzazione e ottimizzazione, demandata alla competenza regionale, dei centri di costo, delle strutture e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale.
Prevista l’istituzione di un Comitato di supporto strategico presso il ministero della Salute che dovrà garantire il potenziamento dell’azione degli Istituti attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. A casa il Consiglio di Amministrazione nel caso il conto economico chiuda con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi.
Ecco le principali novità previste dal decreto di riordino approvato dal CdM:
Modalità di esercizio delle funzioni
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, d’intesa con le Regioni, possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
Gli Istituti possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.
Possono, mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
Corrispettivi per prestazioni
Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del ministro della Salute non avente carattere regolamentare, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni.
Principi per l’esercizio delle competenze regionali
Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l’esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzazione delle risorse attraverso:
a) semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti.
Organi
Sono organi degli Istituti: il Consiglio di amministrazione; il direttore generale; il collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione ed è composto di tre membri di cui uno designato dal ministro della Salute e due dalle Regioni territorialmente competenti. Nel caso di Istituti interregionali i membri del consiglio di amministrazione sono designati dalla Regione dove l’istituto ha sede legale, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro della salute, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Presidente/i della Regione/i interessate, quando: risultano gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi; vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
Il direttore generale è nominato dal presidente della Regione sentito il ministro della Salute. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. È composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e due dalla Regione dove l’Istituto ha sede legale.
Statuto e regolamento
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle leggi regionali in materia, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l’Istituto ha sede legale. Entro lo stesso termine il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale.
Comitato di supporto strategico
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, è costituito, presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni con maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L’incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.
Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all’azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell’ambito della cooperazione scientifica con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.
Riordino degli Istituti zooprofilattici nella relazione del Governo
Per quanto attiene al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al Capo II, articoli da 9 a 16 si osserva che la disciplina vigente concernente i compiti, il funzionamento l’organizzazione e i controlli sui medesimi è stabilita, principalmente, dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dal decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, oltre che da alcune leggi formali ordinarie risalenti (tuttora in parte vigenti: in particolare, legge 23 giugno 1970, n. 503 – articoli da 1 a 7, 14 e 16 – ; dalla legge 11 marzo 1974 – articoli 7 e 8 – ; legge 23 dicembre 1975, n. 745 – articoli 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12 e 13 – ); e da alcune disposizioni recate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in particolare: articolo 121) e, naturalmente, dalle diverse normative regionali. La materia in esame, infatti, rientra da una parte e per alcuni profili, all’interno di quelle rimesse alla competenza esclusiva dello Stato (profilassi internazionale), dall’altra parte, tra quelle di competenza legislativa concorrente (tutela della salute).
Il plesso normativo regolante la materia è, peraltro, antecedente alla riforma costituzionale del 2001 che ha ridefinito i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale e, quindi, il presente schema di decreto legislativo ha proceduto al suo riordino considerando il predetto nuovo, mutato assetto, anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale consolidatasi al riguardo.
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono, com’è noto, enti sanitari di diritto pubblico, a carattere prevalentemente interregionale, che svolgono, quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria ed attività di accertamento dello stato sanitario degli animali provvedendo, in particolare, ad assicurare la sorveglianza epidemiologica, l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, la formazione del personale, il supporto di laboratorio, la diagnostica nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti e le attività correlate alla sicurezza alimentare.
Tali Istituti, con le loro 10 sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche territoriali, costituiscono una struttura sanitaria integrata, in grado di assicurare al Servizio sanitario nazionale un’articolata rete di servizi per verificare la salubrità degli alimenti e per realizzare le azioni di polizia veterinaria e di difesa sanitaria del patrimonio zootecnico, anche ai fini della salvaguardia della salute dell’uomo.
Con lo schema di decreto legislativo in esame si è provveduto, dunque, al riordino della disciplina vigente in tema di Istituti zooprofilattici sperimentali in linea con i criteri direttivi previsti dalla legge delega sopra menzionata, attraverso l’individuazione di modalità per l’esercizio delle funzioni da parte degli Istituti e principi per l’esercizio delle competenze regionali, prevedendo:
a) la riorganizzazione degli Istituti, fermo restando il riconosciuto valore strategico, sia attraverso una riduzione dei componenti degli organi, sia attraverso una razionalizzazione e ottimizzazione, demandata alla competenza regionale, dei centri di costo, delle strutture e degli uffici di livello dirigenziale generale ove istituiti e non generale;
b) la individuazione della specifica professionalità dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore generale con la previsione per quest’ultimo della disciplina del relativo rapporto di lavoro;
c) la esplicita previsione di forme di vigilanza e controllo da parte del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome;
d) alla istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato di supporto strategico presso il Ministero della salute – Dipartimento per la sanità veterinaria, la sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti zooprofilattici Sperimentali, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Detto comitato dovrà garantire il potenziamento dell’azione degli Istituti attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
Qui di seguito si illustrano le innovazioni rispetto alla vigente normativa.
In particolare con l’articolo 9, vengono individuate le modalità di esercizio delle funzioni che in parte riflettono quelle svolte a legislazione vigente, che si concretizzano coerentemente nella possibilità di stipulare convenzioni per svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
Si è, poi, come prima osservato, doverosamente rispettato il riparto di competenze al nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale formatasi in materia. In particolare, all’articolo 10, si è provveduto alla individuazione dei principi per l’esercizio delle competenze regionali, ferma la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che vengono esercitate nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e in quelle indicate nello stesso articolo 10, relative anche alla disciplina delle modalità gestionali, organizzative di funzionamento, di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica. Spetta alle regioni realizzare, in ossequio ai principi posti dalle legge delega, e nell’ambito dei principi fondamentali indicati, una semplificazione delle strutture amministrative e una ottimizzazione delle spese di funzionamento con la riorganizzazione dei centri di costo anche attraverso una riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale ove istituiti e di quelli di livello dirigenziale non generale in misura pari o inferiore a quanto determinato in applicazione delle vigenti disposizioni, nonché una eliminazione di eventuali duplicazioni organizzative esistenti, procedendo altresì alla riduzione delle dotazioni organiche in modo comunque da garantire che il personale addetto alle attività considerate in senso lato amministrative non ecceda il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
Si evidenzia che si è provveduto, con la previsione di cui all’articolo 11, ad una significativa riduzione dei componenti degli organi degli Istituti e alla specifica indicazione della professionalità del direttore generale e dei componenti del consiglio di amministrazione. Infatti, il consiglio di amministrazione, i cui membri, in ragione delle peculiarità degli Istituti, devono essere muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente, è stato ridotto sino a tre componenti di cui uno è designato dal Ministro della salute al fine di garantire uno stretto rapporto di collegamento tra l’Istituto e l’Amministrazione centrale Viene, altresì, prevista la possibilità, per il Ministro della salute, analogamente a quanto previsto in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di sciogliere il consiglio di amministrazione con decreto adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Presidente della Regione, ovvero con i Presidenti delle Regioni interessate nel caso di istituti interregionali, qualora siano state riscontrate gravi irregolarità nell’amministrazione e di impossibilità di funzionamento degli organi di gestione e di amministrazione. Tale possibile competenza in capo al Ministro della salute, da esercitare pur sempre previa intesa con il Presidente della regione, scaturisce anche dai compiti di vigilanza sugli Istituti medesimi di cui all’articolo 121 del decreto legislativo n. 112 del 1998 citato e dall’articolo 1 della legge n. 503 del 1970, restando comunque in capo al Presidente della regione il potere di intervenire, nell’ipotesi di inerzia del Consiglio di amministrazione di ciascun Istituto a provvedere alla revisione del proprio statuto, con la nomina di un apposito commissario ad acta (articolo 12).
Per quanto attiene il direttore generale, che svolge sia la funzione di legale rappresentante dell’ Istituto sia di responsabile scientifico, e che deve essere scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza negli ambiti della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti, si prevede che verrà nominato dal Presidente della regione interessata e nel caso di istituti interregionali di concerto tra le Regioni interessate, sentito il Ministro della salute; solo in mancanza di nomina regionale è prevista, da parte del Ministro della salute, o la adozione diretta dei conseguenti provvedimenti sentite le Regione e province autonome o la nomina di un commissario ad acta. Tale soluzione consente infatti di garantire la scelta di un direttore generale di elevato profilo professionale che possa inserirsi al meglio all’interno del sistema degli Istituti in ragione del significativo ruolo dagli stessi svolto nell’ambito della tutela della salute dei cittadini. L’opzione di individuare nel direttore Generale, il soggetto cui sono attribuite sia attività di gestione, sia di direzione della attività di ricerca scientifica, consente di svolgere al meglio la ricerca scientifica stessa; infatti il direttore sanitario, di cui il direttore generale si avvale, sovraintende solo al funzionamento dei servizi tecnici e non si occupa della ricerca scientifica.
L’articolo 12 prevede alcune specifiche disposizioni di adeguamento degli statuti degli Istituti, allo scopo di consentire un’effettiva ed uniforme applicazione sull’intero territorio nazionale della normativa di cui trattasi, nonché dell’adozione del regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e del personale. E’ previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore delle disposizioni regionali, il Consiglio di amministrazione di ogni Istituto, debba procedere alla revisione degli statuti, nonché alla nomina, come sopra riferito, di un Commissario ad acta da parte del Presidente della Regione qualora l’Istituto non provveda nei termini.
Importante elemento di novità è rappresentato all’articolo 13 dalla costituzione, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato di supporto strategico (che razionalizza le competenze del Comitato istituito con decreto ministeriale 16 maggio 2008) presso il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Tale Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria, costituisce, come può rilevarsi osservandone la composizione, lo snodo essenziale tra gli Istituti e le strategie nazionali e internazionali. Detto Comitato dovrà garantire il potenziamento dell’azione degli Istituti attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, il potenziamento dell’azione degli Istituti nonché attività di supporto scientifico. Viene altresì specificato che l’incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.
Inoltre sono state razionalizzate le previsioni relative ai controlli (articolo 14) e una particolare attenzione è stata rivolta alle disposizioni transitorie (articolo 15) e alle abrogazioni (articolo 16).
In particolare, relativamente ai controlli di cui all’articolo 14, si sottolinea che il sistema si delinea, per quanto riguarda le competenze regionali sia come controllo preventivo sugli atti degli Istituti, sia come sistema di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica sulla utilizzazione delle risorse sia come controllo sulla attività attraverso il piano sanitario regionale.
Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 15, in primo luogo prevedono, nell’ipotesi di mancata costituzione degli organi, l’intervento del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione interessata, con la nomina di un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi, inoltre pongono la disciplina intertemporale resasi necessaria a seguito della modifica dell’assetto normativo; in tal modo viene indicato chiaramente che gli organi degli Istituti sono prorogati fino all’insediamento dei nuovi organi. Analogo approccio per Comitato di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2008, che è prorogato fino all’insediamento del Comitato di supporto strategico cui all’articolo 13.
Infine, con l’articolo 16 si prevede l’abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti, delle disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1993 incompatibili con il presente decreto legislativo.
a cura ufficio stampa Sivemp Veneto – 30 maggio 2012