A quattro giorni dalla scadenza della delega (il 30 giugno) approda a Palazzo Chigi – dopo il primo via libera di inizio maggio e senza aver del tutto finito la raccolta dei pareri consultivi: la commissione Affari sociali della camera ha dato il suo parere con alcuni ritocchi solo ieri (vedi sotto), lunedì 25 giugno – lo schema di Dlgs per il riordino degli enti vigilati del ministero della Salute.
Riprenderà nel prossimo CdM l’esame del provvedimento di riordino strutturale e organizzativo degli enti vigilati dal ministero della Salute, su cui è atteso il parere della commissione Sanità del Senato. Tempi più lunghi, invece, per il riordino della Croce Rossa. Al CdM servono approfondimenti tecnici.
Il riordino riguarda quattro enti vigilati: Lega contro i tumori, Agenas, Izs e Istituti superiore di Sanità e “sostituisce” quello a cui il via libera era stato dato a fine settembre 2011 (v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 36/2011), ma che non ha mai visto la luce bloccato dai pareri negativi in Parlamento. La nuova delega ormai in scadenza è stata prevista grazie al rinvio di quella orginaria, scaduta a novembre 2011 con il milleproroghe 2012.
Come per la versione precedente, le parole d’ordine sono semplificazione e razionalizzazione.
La semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti prevede l’adeguamento ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa e all’organizzazione del ministero. La razionalizzazione e l’ottimizzazione riguardano invece le spese e i costi di funzionamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti.
Per tutti e quattro gli enti è prevista la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, con una riduzione non inferiore al 10% per i primi e 5% per i secondi, oltre alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti. La gestione del personale e dei servizi comuni dovrà diventare unitaria anche grazie a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.
È poi prevista la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo e la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione e la riduzione delle dotazioni organiche per assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto non vada oltre il 15% delle risorse umane complessive.
Il ministero poi potrà emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti.
Oltre gli aspetti comuni, nel caso dell’Istituto superiore di Sanità la novità maggiore è quella della previsione di uno statuto che sarà il documento fondamentale dell’Iss, rafforzandone l’autonomia. In campo anche l’ottimizzazione della distribuzione e utilizzazione delle risorse umane e strumentali, con limiti all’istituzione di uffici dirigenziali e accorpando se possibile, funzioni e personale.
CdM. Rinviato riordino della Cri. Iniziato l’esame su Iss, Izs, Agenas e Lilt
È stato prevalentemente incentrato sui due disegni di legge relativi al rendiconto sul bilancio 2011 e all’assestamento del bilancio 2012, che devono essere presentati alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio dei ministri di oggi. Che si è concluso con l’approvazione del primo, mentre il via libera al secondo arriverà solo dopo la pronuncia dei giudici contabili, attesa per giovedì 28 giugno.
Ma il Consiglio ha anche posto l’attenzione su alcuni provvedimento di interesse sanitario, in particolare sul recepimento normativa comunitaria in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano; sulle deleghe in materia sanitaria e di sicurezza alimentare; sulla riorganizzazione degli Enti vigilati dal ministero della Salute; e sulla riorganizzazione della Croce Rossa Italiana.
Ecco cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri in merito.
Recepimento normativa comunitaria in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
Su proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e dell’ambiente, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo contenente la disciplina sanzionatoria in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, in conformità alla normativa europea vigente.
La funzione di Autorità competente nazionale è attribuita al Ministero della salute; quella di Autorità competenti locali è attribuita alle Regioni, Province autonome e Aziende sanitarie locali.
Le sanzioni riguardano un’ampia gamma di ipotesi. Tra queste, in particolare, la violazione degli obblighi connessi alla raccolta, identificazione e trasporto di sottoprodotti di origine animale; degli obblighi in materia di rintracciabilità degli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; degli obblighi relativi alla richiesta di riconoscimento degli stabilimenti per svolgere operazioni su sottoprodotti che presentano un livello di rischio elevato per la salute pubblica e degli animali.
Deleghe in materia sanitaria e di sicurezza alimentare
Su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione e delle politiche agricole, Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge con le deleghe in materia sanitaria e di sicurezza alimentare.
Le deleghe riguardano:
1) il riordino degli enti vigilati dal Ministero della Salute, che viene prorogato al 31 dicembre 2012;
2) l’adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della Salute, con l’introduzione del criterio direttivo del coordinamento con la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio e i finanziamenti degli enti e una limitata facoltà di aggiornamento delle funzioni.
3) il riassetto della normativa in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l’attuazione dei regolamenti europei di settore. I principi della delega sono: la semplificazione e il coordinamento della normativa vigente; l’omogeneizzazione dei settori concernenti la sicurezza alimentare; la semplificazione del linguaggio normativo; la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio; il raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell’attività di controllo ufficiale; la riorganizzazione del sistema nazionale dei controlli; il coordinamento tra gli uffici periferici delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare e mangimi.
Riorganizzazione degli enti vigilati dal ministero della salute*
Il Consiglio dei ministri ha avviato la discussione, in attesa del parere della XII Commissione del Senato, sulla versione definitiva del provvedimento di riordino strutturale e organizzativo dell’Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell’Agenas e della Lega Italiana per la lotta ai tumori. L’esame verrà ripreso alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri.
Croce Rossa Italiana
Il consiglio dei Ministri ha brevemente esaminato la proposta del Ministro della salute sulla riorganizzazione della Croce Rossa Italiana e ha rinviato l’approvazione definitiva in attesa di alcuni approfondimenti tecnici.
*LEGGI IL TESTO DELLO SCHEMA DI DLGS PROPOSTO DALLA SALUTE
XII Commissione Affari Sociali – Camera dei Deputati – Seduta del 25 giugno 2012
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione Affari sociali,
esaminato lo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183, la cui scadenza è stata differita al 30 giugno 2012 dall’articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n.14;
tenuto conto dei principi e criteri direttivi di delega di cui ai citati articoli;
preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione, ai quali si fa rinvio per quanto di competenza e che si allegano al presente parere;
preso altresì atto del parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in titolo nella seduta del 21 giugno 2012, che peraltro si concentra solo su una parte del provvedimento;
alla luce del dibattito intervenuto nel corso dell’esame presso la Commissione Affari sociali nell’ambito del quale, in particolare:
per quanto riguarda l’Istituto superiore di sanità (ISS), è stata evidenziata la necessità di mantenerne l’autonomia nel campo della ricerca e le funzioni attribuitegli ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2011, n.70 (di cui l’articolo 8 dello schema di decreto legislativo in oggetto prevede invece l’abrogazione);
con riferimento all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, dello schema di decreto legislativo in titolo sono state acquisite le dichiarazioni rese dal Ministro della salute nella seduta della Commissione del 20 giugno 2012, per cui il richiamo all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.231, ivi contenuto, deve intendersi riferito solo alla procedura prevista da questa norma in ordine alla programmazione del fabbisogno delle risorse umane e non anche al Ministro competente che, nel caso dell’Istituto superiore di sanità, è il Ministro della salute;
riguardo alle indennità, agli emolumenti, ai gettoni e ai rimborsi spese dei membri degli organi dell’Istituto superiore di sanità, nonché del presidente, si rileva che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.70 del 2001 fa rinvio a decreti ministeriali; poiché il citato decreto del Presidente della Repubblica viene abrogato dall’articolo 8, comma 1 dello schema e che lo schema medesimo, all’articolo 5, comma 1, fa riferimento solo al trattamento economico del direttore generale, occorrerebbe un chiarimento sulle fonti di regolamentazione dei profili summenzionati;
relativamente alla Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT), è stato evidenziato come il termine di sessanta giorni previsto dell’articolo 20, comma 2, per l’adeguamento del proprio statuto sia troppo breve oltre che in contrasto con la disciplina di delega nella parte in cui contempla, per la revisione degli statuti, un termine di sei mesi. Inoltre, la previsione di cui all’articolo 23, comma 1, per cui, al di là della loro scadenza naturale, gli attuali organi della LILT scadono automaticamente e vanno quindi rinnovati entro un mese dall’approvazione del nuovo statuto, è stata ritenuta poco razionale in quanto tali organi sono stati rinnovati solo nel 2010, per cui procedere tempestivamente ad un ulteriore rinnovo potrebbe comportare la paralisi o, nel migliore dei casi, un rallentamento delle attività di ricerca e prevenzione della LILT;
va infine evidenziata la necessità che le procedure per la nomina degli organi di vertice degli enti interessati dallo schema in esame debbano garantire la massima trasparenza, prevedendo espressamente criteri di selezione che premino il merito e l’indipendenza dei candidati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
a) all’articolo 1, comma 3, le parole da: «Il piano» fino a: «Ministro della salute» siano sostituite dalle seguenti: «Il piano, predisposto dal presidente dell’Istituto, è reso pubblico per almeno 30 giorni, al fine di recepire eventuali suggerimenti da parte del personale dell’Istituto stesso. È, quindi, deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere vincolante del Comitato scientifico, e approvato dal Ministro della salute»;
b) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «lo statuto», siano aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n.419, e dei principi contenuti nell’articolo 1 del decreto della Presidenza della Repubblica 20 gennaio 2001, n.70,». Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, lettera c), dopo le parole: «n.70», siano aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell’articolo 1»;
c) all’articolo 2, comma 4, le parole «sentito il Comitato scientifico» siano sostituite dalle seguenti «previo parere favorevole del Comitato scientifico»;
d) all’articolo 3, comma 4, lettera c), occorre precisare che il rinvio si riferisce al comma 5, lettere b) e c), del medesimo articolo anziché al comma 6;
e) all’articolo 3, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente: «7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto»;
f) all’articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole «incarichi retribuiti» siano aggiunte le seguenti: «anche di consulenza»;
g) all’articolo 18, comma 1, capoverso Art. 2, lettera b), sostituire le parole «il terzo periodo» con le seguenti «il quarto periodo»;
h) all’articolo 20, comma 2, le parole: «sessanta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
i) relativamente alle nomine degli organi di vertice degli enti interessati dallo schema di decreto legislativo si garantisca la massima trasparenza, prevedendo espressamente, anche sulla base della presentazione di curriculum, criteri di selezione che premino il merito, l’indipendenza e l’autonomia dei candidati;
e con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, lettera c), valuti il Governo l’opportunità di chiarire la posizione del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue, in quanto configurati, ai sensi della predetta norma, come aree operative dell’Istituto superiore di sanità, pur se dotate di particolare autonomia, laddove nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in titolo si afferma che i due Centri citati risultano solo «collocati» presso il predetto Istituto senza che questa collocazione comporti una diretta sinergia e programmazione di attività con l’Istituto stesso, essendo organi tecnici del Ministero della salute che rispondono direttamente al Ministro, applicandone gli indirizzi e gli orientamenti;
b) valuti il Governo l’opportunità di prevedere la fonte di regolamentazione per la disciplina del trattamento economico, degli emolumenti e dei rimborsi spese dei membri degli organi dell’Istituto superiore di sanità;
c) all’articolo 11, comma 3, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che anche gli altri organi degli IZS, direttore generale e collegio dei revisori dei conti, possano essere sciolti per i medesimi motivi per cui può essere sciolto il Consiglio di amministrazione;
d) con riferimento al Capo II in generale, valuti il Governo l’opportunità di tenere conto delle ragioni alla base delle osservazioni contenute nel parere della Conferenza unificata;
e) all’articolo 22, valuti il Governo l’opportunità di sopprimere il comma 3;
f) all’articolo 23, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che dopo il varo del nuovo statuto, gli attuali organi possano rimanere in carica fino alla naturale scadenza;
g) in sede di attuazione delle norme di riordino degli enti sia prestata una particolare attenzione alla congruità tra attività e funzioni svolte dai singoli enti e entità dei relativi organi e strutture.