La Commissione interviene con un documento di chiarimenti. Si può anticipare etichettatura a norma del 1169 ma solo se non in contraddizione con direttiva 2000/13. Entrato in vigore (12 dicembre 2011), ma non ancora in applicazione (13 dicembre 2014), il Regolamento 1169/2011 rappresenta un atto normativo complesso, che riassorbe fonti normative diverse e stratificate nel tempo, quali: norme su etichettatura nutrizionale e salutistica, su allergeni, nonché normative precedenti su indicazioni volontarie ed obbligatorie in etichetta. In ragione di questa complessità, l’esecutivo comunitario ha ritenuto di provvedere alla redazione di un apposito documento di circa 25 pagine nella agevole forma editoriale “Domande e Risposte”.
Un documento insomma pronto all’uso e rivolto tanto agli operatori quanto ai controllori, e più in generale a tutti coloro che si occupano dell’informazione ai consumatori.
In realtà il documento riprende aspetti di filosofia “alimentarista” noti da tempo (leggibilità e chiarezza delle etichette intanto, non ingannevolezza, etc).
Riproponiamo qui alcune domande sensibili, che possono fornire la base per etichette corrette o invece scorrette. In ogni caso, la Commissione precisa, il documento non assolve a base giuridica impugnabile, per la quale invece resta valido il ruolo della Corte di Giustizia Europea.
Possibilità di anticipare uso del regolamento
Come visto, il Regolamento 1169 entrerà in vigore il 13 dicembre 2014. Una delle domande riguarda il fatto se sia possibile anticipare l’entrata in vigore delle disposizioni. Etichettando di conseguenza i prodotti alimentari a norma delle nuove disposizioni. A tal proposito, il chiarimento della Commissione è importante: gli operatori alimentari possono etichettare i prodotti a norma del reg. 1169, ma a patto che non ci siano conflitti evidenti con la normativa tuttora in vigore, e cioè la direttiva 2000/13, che continua a essere applicata fino al 13 dicembre 2014.
Un esempio: in base alla direttiva 2000/13, la data di scadenza va posta nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, quantità netta e volume alcolico. Sotto il Regolamento 1169 tale disposizione non è più valida (non serve unitarietà di campo visivo). Se quindi oggi gli operatori adottano la regola dell’1169, cadono in infrazione.
Sostituzione di immagini e simboli al posto delle istruzioni d’uso
Al punto 2.2.1, la domanda è se i produttori possano usare il simbolo del pane vicino ad un forno per indicare la cottura (istruzioni d’uso), senza le parole “pane” e “forno”. La Commissione chiarisce che tale opzione non è contemplata, e i simboli o immagini devono risultare in aggiunta, non in sostituzione del testo. Ma- viene precisato- la Commissione può adottare in futuro atti delegati o di implementazione per consentire ad uno o più particolari di essere espressi in immagini o simboli al posto di parole o numeri.
Allergeni
Al punto 2.4, la domanda è se sostanze allergizzanti debbano essere messe in rilievo (es, latte in polvere). La Commissione chiarisce che la parte del nome adeguata va sottolineata (come da esempio) nel caso di più parole per definire un unico ingrediente, facendo svettare l’elemento allergizzante.
Al punto 2.4.3, si chiarisce come nel caso di alimenti confezionati con superficie di etichettatura massima di 10 cm quadrati, la lista degli ingredienti può essere omessa, ma non la lista delle sostanze allergizzanti, da indicare sempre (che segue “Contiene:….”). Nel caso il nome di vendita del prodotto indichi di per sé la sostanza allergizzante, non è necessario indicare altrimenti gli allergeni. Inoltre si chiarisce che anche nel caso di alimenti non confezionati, vale sempre la regola di dare informazione sugli allergeni ai consumatori in modo attivo, senza aspettare loro richieste. Il principio di fornire indicazioni sugli allergeni “su richiesta” è così considerato inapplicabile dalla Commissione.
Altro punto: i nano materiali vanno inclusi tra gli ingredienti con il nome dell’ingrediente preceduto da “nano”, al fine di dare una corretta informazione ai consumatori. Ma in caso di additivi, carry-over o sostanze con funzione tecnologica, non vanno indicati.
Al punto 3.2 viene poi chiarito l’ordine preciso dei nutrienti in caso di dichiarazione nutrizionale obbligatoria:l’ordine da rispettare è energia, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Al punto 3.4, un aspetto caldo del dibattito: se e come debbano essere consentiti schemi (anche su base nazionale) di informazione addizionale ai consumatori. La Commissione spiega la validità di tali schemi, purché non siano discriminatori, non impediscano la libera circolazione delle merci, siano stati adottati a seguito di un’ampia consultazione degli stakeholders, siano basati sulla scienza (anche circa comprensione dei consumatori) e abbiano a riferimento i valori nutrizionali di cui all’Allegato XIII del regolamento. E’ questo un punto di assoluto interesse, in quanto la libera circolazione delle merci difficilmente potrà non essere impedita da misure nazionali anche “forti”, come ad esempio il sistema di semafori appena adottato nel Regno Unito.
Leggi/scarica il documento Questions and Answers della Commissione Europea
Nota informativa sul regolamento 1169/2011
Il Regolamento si applica a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione della dichiarazione nutrizionale che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e di alcuni requisiti specifici per le carni macinate, che si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2014.
Il testo contiene molte novità, di seguito riportiamo alcune fra le principali:
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Per gli alimenti preconfezionati diverrà obbligatoria la tabella nutrizionale i cui valori medi andranno rapportati a 100g o 100 ml di prodotto. Le indicazioni riguarderanno nell’ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale.
L’obbligo dell’indicazione dei valori nutrizionali si applica a tutti gli alimenti; le eccezioni sono espressamente indicate all’interno del Regolamento.
Nel caso in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da un dicitura del tipo “contiene quantità trascurabili di…” e sono riportate immediatamente accanto alla tabella nutrizionale.
Il sodio verrà sostituito dall’indicazione sul sale, ritenuta più facilmente comprensibile dai consumatori.
L’indicazione delle fibre diviene facoltativa, mentre l’indicazione del contenuto di colesterolo non è presente nella lista delle indicazioni facoltative.
INDICAZIONE DI ORIGINE
Per alcuni prodotti quali la carne suina, ovina o caprina o di volatili dovrà essere riportato il luogo di origine o di provenienza mentre invece le carni diverse dalle bovine e da quelle già individuate, il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente, gli ingredienti che rappresentano più del 50 % l’indicazione è in corso di valutazione.
DICITURE OBBLIGATORIE
Le diciture obbligatorie sulle etichette devono essere visibili. Il Regolamento stabilisce l’altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm. Una eccezione è prevista per le confezioni più piccole (con superficie maggiore inferiore a 80cm2) fissando comunque l’altezza minima a 0,9 mm.
ALLERGENI
Gli allergeni dovranno essere indicati in etichetta con maggiore enfasi ed in modo distinto rispetto alle restanti indicazioni.
TERMINI DI SCADENZA E CONSERVAZIONE
La data di scadenza dovrà essere indicata su ogni porzione della confezione. Rimane invariata la dicitura, ma diviene la data limite di consumo oltre il quale il prodotto è considerato a rischio secondo il Regolamento 178/2002.
Per consentire una conservazione e un’utilizzazione adeguata degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo.
Invariate le modalità di indicazione del termine minimo di conservazione.
OLI E GRASSI VEGETALI
Il Regolamento prevede l’obbligo di indicare l’origine vegetale di oli e grassi vegetali.
ACQUA
La deroga che consente di non indicare l’acqua aggiunta ad un alimento se nel prodotto finale residua in quantità non superiore al 5% non si può applicare alla carne, alle preparazioni di carne a prodotti della pesca e molluschi bivalvi non trasformati.
ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI
Un alimento congelato/surgelato venduto scongelato dovrà riportare sull’etichetta il termine “scongelato”.
Obbligo di indicare la data di congelamento o di primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, nella carne e nelle preparazioni a base di carne e nei prodotti non trasformati a base di pesce congelati.
ALIMENTI RICOMPOSTI
I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.
RESPONSABILITA’
Il Regolamento chiarisce le responsabilità in termini di etichettatura specificando che coinvolgono anche i distributori.
VENDITA A DISTANZA
Il Regolamento interviene in materia specificando che le indicazioni obbligatorie ad eccezione del Termine minimo di conservazione o la data di scadenza dovranno essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto.
tratto da sicurezzaalimentare.it – 4 aprile 2013