Negli ultimi anni la previdenza è stata oggetto di numerosi interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica cercando di salvaguardare i diritti acquisiti e quelli dei lavoratori prossimi alla pensione. Il decreto Salva Italia, che ha inasprito i requisiti di accesso al pensionamento, non ha subito modifiche significative: tuttavia le norme successive hanno ampliato la platea dei lavoratori salvaguardati, ai quali è stata concessa l’uscita dal mondo del lavoro con i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011. L’Inps ha accorpato diversi istituti previdenziali (Enpals, Inpdap, Ipost) ma rendere uniforme la normativa è cosa assai più ardua. Migrazione gratuita. L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato previsto dalla Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) per la quale l’Inps ha emanato la circolare 120/2013.
Con questa circolare è stata disposta, per i dipendenti iscritti all’ex Inpdap (Cpdel, Cpi, Cpug, Cps) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi accreditati presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti. Questa facoltà era stata preclusa dal Dl 78/2010. I lavoratori che hanno in corso un provvedimento di ricongiunzione (articoli 1 o 2 legge 29/1979) con domanda presentata tra il 1?luglio 2010 e il 1?gennaio 2013, che non abbiano avuto la liquidazione della pensione, potranno recedere
Cumulo escluso per i professionisti Gestione previdenziale Inps Casse libero professionali (D. Lgs 509/1994) Gestione separata Inps Gestione autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) ex Inpdap ex Enpals dall’operazione e si vedranno restituire l’onere pagato a condizione che esercitino contestualmente la facoltà di costituire la posizione assicurativa presso l’Inps. Questa possibilità dovrà essere esercitata entro il 2013.
Accanto alla ricongiunzione e alla totalizzazione è nato l’istituto del cumulo. Il cumulo prevede che i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, autonomi, coltivatori diretti), e degli iscritti alla gestione separata dell’Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, Ipost), che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di queste gestioni, hanno facoltà di sommare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto a un autonomo tratRicongiunzione Legge 29/1979 Legge 45/1990 Esclusa Legge 29/1979 oppure cumulo nell’Ago in base all’articolo16 della legge 233/1990 Legge 29/1979 Articolo 16 del Dpr 1420/1971 tamento pensionistico. Di fatto, il cumulo consente l’accesso alla pensione (di vecchiaia con i limiti più severi previsti dalla Riforma Monti-Fornero, di inabilità o ai superstiti) senza sostenere l’onere di una ricongiunzione né vedersi pagare una pensione ridotta per effetto della totalizzazione nazionale che comporta, di norma, un calcolo contributivo puro.
Professionisti esclusi
Particolarità di tale istituto è che non prevede la possibilità di cumulare i periodi di iscrizione presso le Casse libero professionali. Al pari della totalizzazione, i pro quota di pensione saranno calcolati dalle gestioni dove risultano accreditati i contributi e secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento, sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento. Per la determinazione del sistema di calcolo occorrerà prendere a riferimento l’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative interessate dal cumulo. Dal 1?gennaio 2012 comunque la quota di pensione relativa alle anzianità contributive successive a tale data sarà sempre calcolata con le regole contributive.
L’importo sarà determinato prendendo a riferimento tutti i periodi assicurativi accreditati indipendentemente dalla eventuale coincidenza con altri periodi accreditati in altre gestioni.
I lavoratori che hanno in corso una domanda di ricongiunzione, purché presentata tra il 1? luglio 2010 e il 1? gennaio 2013 e non abbiano già avuto la liquidazione della pensione, potranno optare per il cumulo (entro il 2013) vedendosi restituire l’onere pagato. La circolare prevede la rinuncia anche per le domande in regime di totalizzazione il cui iter amministrativo non risulti ancora concluso.
La ricongiunzione è cara, totalizzazione senza bonus. I coefficienti per la «riunificazione» sono stati pesantemente innalzati a partire dal 2010
I lavoratori che hanno versato i contributi in diverse gestioni previdenziali, fino al 2012, avevano la possibilità di ricorrere alla ricongiunzione, divenuta particolarmente onerosa per la “rivisitazione” dei coefficienti a opera del Dl 78/2010 oppure alla totalizzazione nazionale.
I benefici della prima, in sede di calcolo del trattamento pensionistico, risultano a favore del pensionando, il quale però si vede costretto a sostenere un onere pur di poter abbandonare in anticipo il mondo del lavoro.
La totalizzazione, istituto gratuito previsto dal decreto legislativo 42/2006, accorda l’accesso al pensionamento mantenendo i contributi accreditati nelle gestioni previdenziali dove sono stati versati e consente la valorizzazione della gestione separata che altrimenti non può essere ricongiunta. Tuttavia, mentre con la ricongiunzione il trattamento pensionistico viene calcolato con il metodo retributivo (fino al 2011) o misto in funzione dell’anzianità contributiva posseduta alla fine del 1995, la rendita previdenziale in regime di totalizzazione è calcolata con le regole del sistema contributivo, prescindendo, quindi, dalla collocazione temporale dei periodi lavorati. Tuttavia l’Inps, con la circolare 69/2006, ha precisato che qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione interessata dalla totalizzazione i requisiti minimi per il diritto a un’autonoma pensione, tale pro quota sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della gestione. I pro quota rappresentano le pensioni a carico dei singoli istituti previdenziali interessati dalla totalizzazione. Tuttavia va segnalato che la totalizzazione è incompatibile, di norma, con la ricongiunzione dei periodi assicurativi prevista dalle leggi 29/1979 e 45/1990 (relativa ai liberi professionisti). Le prestazioni pensionistiche, a cui si può avere accesso con la ricongiunzione, sono quelle previste nella gestione nella quale si accentra la posizione contributiva. In altri termini i periodi ricongiunti vengono equiparati a tutti gli effetti come periodi lavorati nella gestione di arrivo.
In regime di totalizzazione, le prestazioni conseguibili sono la pensione di vecchiaia (con 65 anni di età e almeno 20 anni di contributi), la pensione di anzianità con almeno 40 anni di contributi nonché le eventuali pensioni ai superstiti e quelle di inabilità.
Per effetto dell’introduzione della finestra mobile disposta dalla manovra estiva 2010, l’accesso al pensionamento – dalla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi – è differito di 18 mesi. Inoltre le pensioni con 40 anni di contributi risentono dell’ulteriore differimento disposto dal decreto legge 98/2011, che ha previsto un prolungamento di due mesi per il 2013 e di tre mesi per il 2014 rispetto alla finestra mobile ordinaria.
La riforma Monti-Fornero non ha modificato i requisiti di accesso alla pensione “totalizzata”, che pertanto rimangono fermi come sopra indicati, prevedendo tuttavia che anche in tali fattispecie debba trovare applicazione l’adeguamento legato alla speranza di vita che dal 1? gennaio 2013 è pari a tre mesi (messaggio Inps 219/2013). Il prossimo incremento avverrà dal 2016.
Inoltre il Dl 201/2011 ha eliminato il requisito minimo contributivo per accedere alla totalizzazione. Infatti fino al 2011 i periodi inferiori a tre anni non potevano formare oggetto di totalizzazione, mentre dal 2012 i periodi di qualunque durata possono essere ricompresi. L’accesso al pensionamento, di norma, è subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa. L’Inps è tenuto al pagamento delle quote di pensione anche per conto degli altri istituti, ai quali chiederà il rimborso. Gli assegni previdenziali, sia nel caso della ricongiunzione sia nel caso della totalizzazione, costituendo un’unica prestazione saranno assoggettati alla rivalutazione automatica in base all’inflazione.
Il Sole 24 Ore – 11 agosto 2013