Per enti non commerciali e fondazioni bancarie aumenta, dal 1? gennaio 2014, il peso della tassazione sui dividendi. La manovra retroattiva è contenuta nell’ultima versione del disegno di legge di Stabilità, in deroga allo Statuto del contribuente che vieta – in linea di massima – modifiche retroattive per quanto riguarda le misure fiscali.
Retrattivo – dal 1?gennaio 2014 – anche il ritorno dell’aliquota Irap al 3,9%, mentre le deduzioni del costo del lavoro avranno efficacia dal 2015. Mentre i fondi pensione – che dal prossimo anno avranno un prelievo del 20% anziché dell’11,5% – subiranno un anticipo operativo già dal 2014 della nuova tassazione.
Enti non commerciali
L’incremento dal 5% al 77,74% della quota imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali sarà applicabile con riferimento alle distribuzioni di utili effettuate dal 1? gennaio 2014. L’imposta effettivamente dovuta dagli enti non commerciali (principalmente trust e fondazioni bancarie) sarà quindi pari al 21,38% (ossia il 27,5% del 77,74%) del dividendo percepito.
Con questo intervento, il legislatore ha sostanzialmente dato attuazione alla disposizione prevista nella legge delega 80 del 2003, che prevedeva l’inclusione di tali enti nel novero dei soggetti passivi dell’Ire (imposta sul reddito), insieme con le persone fisiche, senza però applicare il criterio della progressività dell’imposizione. Da un punto di vista sistematico, la disposizione trova la sua giustificazione nel fatto che le fondazioni, a differenza delle società, non sono “veicoli” per la successiva distribuzione ai soci degli utili prodotti, ma possono essere considerate come “beneficiari finali” del dividendo distribuito dalla società partecipata. L’incremento ha efficacia retroattiva dal 1? gennaio 2014. Sebbene l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente preveda che le «disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo», il legislatore può derogarvi con una legge ordinaria, come è già avvenuto più volte negli ultimi anni. La conformità costituzionale di qualsiasi imposta retroattiva deve essere valutata alla luce del principio di capacità contributiva. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, bisogna verificare in che misura una nuova imposta retroattiva possa “spezzare” il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva, che, ai fini dell’assolvimento delle imposte deve essere «effettiva, attuale e concreta».
A seguito delle novità i trust e le fondazioni qualificabili come enti commerciali, con riferimento alla percezione di dividendi, saranno ora sottoposti a una pressione fiscale inferiore rispetto agli analoghi enti qualificabili come enti non commerciali. Agli enti commerciali si applica, infatti, lo stesso regime delle società di capitali.
Fondi pensione e Tfr
Anche l’incremento della tassazione dei proventi percepiti dai fondi pensione, che passa dall’11,5% al 20%, avrà efficacia retroattiva dal 1?gennaio 2014. Tuttavia, il Fisco terrà conto dei riscatti avvenuti nell’anno, per i quali varrà quanto già versato. I redditi “di capitale” e “diversi” derivanti dai titoli pubblici e degli enti sovranazionali ed equiparati nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati White list concorrono a formare il reddito di gestione nei limiti del rapporto fra l’12,5 e il 20 per cento. Presumibilmente nei limiti del rapporto fra il 12,5% e il 20%, cioè nella percentuale del 62,5 per cento. La ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione Ue e See White list resta all’11 per cento.
Saranno invece applicabili dal 1? gennaio 2015 le nuove aliquote in materia di: a) tassazione delle Casse di previdenza (l’aliquota passerà dal 20 al 26%); b) imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (dall’11 al 17%); c) tassazione dei capitali percepiti dai beneficiari di polizze sulla vita. In quest’ultimo caso, la quota relativa alla copertura del rischio demografico, esente da imposizione fino al 31 dicembre 2014, sarà comunque esente a partire dal prossimo anno, mentre sarà tassabile nella misura del 26%, ossia in base agli investimenti effettuati dalla compagnia assicurativa con riferimento alla singola polizza, la quota parte dei capitali percepiti in relazione alla componente finanziaria della polizza.
Il Sole 24 Ore – 21 ottobre 2014