Per evitare l’investimento di un cane, il conducente effettua una brusca frenata. Non è dovuto il risarcimento del danno al passeggero.
Per evitare l’investimento di un cane, il conducente effettua una brusca frenata. Il passeggero subisce un infortunio e riporta lesioni gravi, tanto da richiedere un risarcimento danni. Ma il Giudice di pace respinge la domanda e così pure la Corte di Cassazione (sentenza 6813 del 19 marzo 2013): se sono state adottate tutte le misure idonee a evitare il sinistro non si configura nessun nesso casuale tra evento e pregiudizio.
Per la sesta sezione civile, il conducente ha adottato tutte le misure idonee a evitare il danno configurando nessun nesso casuale tra evento (la frenata) e il danno. Inoltre, la condotta di guida del conducente è stata corretta e che la passeggera indossava la cintura di sicurezza e, come chiarito dal ctu, una frenata, per quanto brusca, non era sufficiente a determinare le lesioni riportate dalla donna, la cui eziologia andava piuttosto ricercata nelle patologie, e segnatamente nell’osteoporosi, dalle quali la stessa era affetta.
La massima – In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo, tra l’altro, all’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza sul piano logico-giuridico (nella specie, non è dovuto il risarcimento del danno al passeggero che per la frenata brusca del conducente per evitare di investire il cane riporta lesioni gravi: se sono state adottate tutte le misure idonee a evitare il sinistro non si configura nessun nesso casuale tra evento e il danno.
cassazione.net – 21 marzo 2013