Sancita l’illegittimità della norma per la quale veniva riconosciuto ai direttori generali che decadono lo stesso compenso dovuto in caso di cessazione anticipata dell’incarico. La norma è in contrasto con l’art. 1, comma 6, del d.P.C.m. n. 502 del 1995 e con l’art. 81 Cost. in quanto si avrebbero maggiori oneri senza corrispettiva copertura. LA SENTENZA
La Consulta ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), in particolare nella parte in cui veniva stabilito che ai direttori generali che decadono dall’incarico venisse corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dello stesso. Una norma che, secondo la Corte Costituzionale, si pone in contrasto con l’art. 1, comma 6, del d.P.C.m. n. 502 del 1995, secondo il quale “nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni”.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel suo ricorso, aveva giù rilevato che la norma regionale censurata, introducendo un trattamento economico di favore nei confronti della predetta figura di direttore generale, si poneva in netto contrasto con quanto dispone la disciplina dettata dal legislatore statale, in quanto comporterebbe inevitabilmente una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell’art. 81 Cost.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva adottato la legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), il cui art. 8, comma 5, aveva espressamente abrogato l’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012.
Infine, con l’art. 14, comma 1, lettera c) , della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), è stato abrogato l’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2013. La norma impugnata doveva essere pertanto considerata in vigore.
La Corte Costituzionale ha dunque riaffermato che “il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e che la forza espansiva dell’art. 81, quarto comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di invalidare tutti gli enunciati normativi che non sono coerenti con i principi della sana gestione finanziaria e contabile”. Al contrario di tale regola, nella legge regionale n. 25 del 2012 la Consulta, non rinvenendo alcuna disposizione che preveda la copertura della spesa derivante, ne ha dichiarato l’incostituzionalità.
Quotidiano sanità – 1 febbraio 2014