Giallo ieri a palazzo Cavalli, la sede delle sezioni civili della Corte d’appello veneziana: è sparito una parte del fascicolo che conteneva atti e documenti che l’elettore di Rovigo Luca Rossetto aveva presentato per dimostrare che l’assessore regionale del Pdl Marialuisa «Isi» Coppola nella sua ultima campagna elettorale, quella del 2010, aveva speso ben di più – sei volte tanto – il limite imposto dalla legge, quello di 40 mila euro.
Il presidente della seconda sezione civile Sergio Gorjan ha dovuto rinviare per la discussione al 27 novembre e, visto che l’avvocato Mariagrazia Romeo, per conto di Rossetto, ha dimostrato grazie al cancelliere che quella documentazione l’aveva consegnata, ora potrà ricostruire il fascicolo con le copie in suo possesso.
E, sempre ieri, la giunta regionale guidata da Luca Zaia aveva messo all’ordine del giorno la vicenda per decidere se costituirsi in giudizio accanto all’assessore allo sviluppo economico, insomma per sostenerla. Ma, dopo una veloce discussione alla quale ha partecipato anche l’interessata nonostante si trattasse di una questione che la riguardava personalmente, ha ritenuto per opportunità di lasciar cadere la proposta che pur era stata inserita all’ordine del giorno, al punto 4.
La vicenda delle spese elettorali della Coppola è tornata davanti ai giudici di secondo grado di Venezia, dopo che un’altra sezione si era espressa con una sentenza, per volere della Corte di Cassazione. La Corte d’appello lagunare l’aveva condannata a pagare una sanzione amministrativa di settemila euro per non aver dichiarato un contributo elettorale di 985 euro, tra l’altro ricevuto da una fondazione presieduta dall’avvocato rodigino Paola Malasoma che l’ha difesa nei vari gradi di questo giudizio e che era presente in aula anche ieri. Ma la Corte di Cassazione aveva cancellato quella decisione, rinviando nuovamente alla Corte d’appello lagunare il caso per un nuovo giudizio, «che dovrà adeguarsi alle indicazioni» dei giudici romani della prima sezione civile. La Cassazione, infatti, aveva accolto i motivi d’appello dell’avvocato Romeo, presentati per conto di Rossetto (sostenitore di un altro candidato dello stesso partito della Coppola, l’ex assessore Renzo Marangon).
Il legale veneziano aveva fin dall’inizio puntato alla decadenza dalla carica elettiva della Coppola sulla base della documentazione presentata da Rossetto, il quale sosteneva che l’attuale assessore regionale allo sviluppo economico, pur dichiarando di aver speso per la sua campagna elettorale del 2010 poco più di 39 mila euro, in realtà ne avrebbe sborsati circa 255 mila. Contestando la sentenza della Corte d’appello veneziana, l’avvocato Romeo nel suo ricorso sosteneva di aver descritto analiticamente le iniziative non dichiarate della Coppola riferibili alla sua campagna elettorale e di aver fornito un principio di prova che i contributi superavano ampiamente il tetto previsto.
I giudici della Cassazione nella loro sentenza ricordano che la norma in questione ha «lo scopo di assicurare trasparenza sulle fonti di finanziamento dei candidati nelle campagne elettorali». Sostengono che la norma impone l’obbligo del rendiconto delle spese al candidato; per la Cassazione, Rossetto «aveva analiticamente indicato le attività e le iniziative elettorali della Coppola con relativi costi presumibili, per importi ben superiori a quelli dichiarati…aveva offerto un principio di prova sufficiente a far scattare l’onere probatorio contrario in capo alla Coppola».
La Nuova Venezia – 14 novembre 2012