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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Notizie»I nuovi limiti per la pensione a 65 anni si applicano anche alla dirigenza sanitaria e medica? La risposta degli esperti del Sole
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    I nuovi limiti per la pensione a 65 anni si applicano anche alla dirigenza sanitaria e medica? La risposta degli esperti del Sole

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche13 Novembre 2013Nessun commento2 Minuti di lettura
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    sole-24-ore Fotolia 258Quesito al Sole 24 Ore sanità sul limite massimo inderogabile di 65 anni per il collocamento a riposo. Come va applicato tale limite alla dirigenza sanitaria e a quella medica (da considerarsi speciale rispetto alla legge generale)? Ecco la riposta dell’espero del Sole di Stefano Simonetti. “Sono impiegato da 37 anni in un ospedale pubblico e compirò i 65 anni di età il prossimo dicembre. Avevo intenzione di rimanere oltre il compimento del sessantacinquesimo anno, fino a maturare i 40 anni di servizio effettivo, cioè in pratica fino all’età di 68 anni. L’Ufficio del personale mi ha però detto che questa possibilità non esiste più perché una legge recentissima ha sancito in 65 anni di età inderogabili il limite massimo per il collocamento a riposo per tutti, compresi i medici. Ma è vero?

    Il recentissimo decreto legge n. 101 del 31 agosto ha effettuato una interpretazione autentica della legge Monti-Fornero stabilendo che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo (nella Sanità è 65 anni) costituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio. L’interpretazione è intervenuta per ripristinare gli effetti della norma dopo l’annullamento da parte del Tar Lazio di alcuni mesi fa della circolare esplicativa della Funzione pubblica. È vero quindi che il sessantacinquesimo anno di età è insuperabile ma è vero anche che la stessa norma chiarisce «se non per trattenimento in servizio». Poiché la dirigenza sanitaria fruisce dell’articolo 22 della legge 183/2010 (il cosiddetto “Collegato lavoro”) che prevedono appunto il collocamento a riposo «al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età», ritengo che il trattenimento sia tuttora legittimo. In attesa della conversione in legge del Dl n. 101 che potrebbe chiarire questo aspetto, va ricordato in ogni caso che questa norma in questione sulla dirigenza medica – da considerarsi speciale rispetto alla legge generale – non risulta abrogata esplicitamente.

    (Stefano Simonetti) – Il Sole 24 Ore sanità – 13 novembre 2013 

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