E’ stato pubblicato il 27 giugno sulla Gazzetta ufficiale europea il nuovo Regolamento Ue 653/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine. Con il nuovo Regolamento la Commissione europea intende “contribuire ad alcuni obiettivi chiave delle principali strategie dell’Unione, compresa la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, migliorando la crescita economica, la coesione e la competitività”. Ma poiché l’introduzione delle relative disposizioni comporta notevoli investimenti, occorre prevedere un periodo di transizione di cinque anni per concedere agli Stati membri il tempo necessario a prepararsi. Durante tale periodo di transizione, i marchi auricolari convenzionali continueranno a rappresentare l’unico mezzo ufficiale di identificazione dei bovini.
Dal 18 luglio 2019 gli Stati membri garantiscono che siano ultimate le infrastrutture necessarie per provvedere all’identificazione degli animali sulla base di un identificatore elettronico come mezzo ufficiale di identificazione, conformemente al regolamento. Inoltre gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico come uno dei due mezzi di identificazione.
Secondo la Commissione però rendere l’identificazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno che, allorquando quella elettrobìnica diventerà un mezzo ufficiale di identificazione, l’uso di quest’ultimo da parte dei detentori sia volontario. Nell’ambito di tale regime volontario, opterebbero per l’EID i detentori che possono trarne vantaggi economici, mentre dovrebbe essere possibile per gli altri detentori continuare a identificare i loro animali mediante due marchi auricolari convenzionali.
Nell’Unione ci sono sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l’identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, compreso l’impatto sui piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine, lo ritengano appropriato. Nell’ambito dei movimenti commerciali di animali intra-Unione, l’obbligo di identificazione elettronica dei bovini dovrebbe incombere allo Stato membro che ha reso obbligatorio l’uso dell’identificazione elettronicanel suo territorio. L’uso di sistemi di identificazione elettronica «EID» dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all’automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell’iscrizione nel registro dell’azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla banca dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l’affidabilità e la precisione del sistema di tracciabilità. L’uso dei sistemi di identificazione elettronica rafforzerebbe altresì la gestione di taluni pagamenti diretti per gli agricoltori.
30 giugno 2014