Il decreto Milleproroghe approda a Montecitorio. Tre le norme di interesse sanitario che riguardano farmacie, tariffe e riparto. Differimenti di termini anche per la Pa
Il Milleproroghe è approdato ieri alla Camera. Il Dl n. 210, approvato il 23 dicembre scorso dal Governo, ha iniziato così il suo cammino parlamentare da Montecitorio con l’annuncio in un’Aula pressoché deserta (i lavori riprenderanno in Aula l’11 con l’esame del decreto sull’Ilva di Taranto).
Con i suoi 12 articoli il decreto di fine anno mette in fila una serie di differimenti di termini in tutti i settori. A partire proprio dalla Pa, che con le sue 12 proroghe consente, ad esempio, anche per l’anno 2016 di poter procedere a una serie di assunzioni a tempo indeterminato riferite ad anni precedenti nelle amministrazioni dello Stato, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici, nonché da parte dei Corpi di polizia, dei Vigili del fuoco, delle Università statali e degli enti di ricerca. Tutte nei limiti di spesa previsti e nei vincoli imposti dal turnover.
Tre le norme di interesse per il pianeta Sanità, ravvisabili nell’articolo 6 del provvedimento: lo slittamento di un anno, al 1° gennaio 2017, del termine per l’adozione del decreto di revisione dei criteri di remunerazione della filiera del farmaco; la proroga – anche alla luce dell’applicazione dei nuovi Lea – della validità delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (al 31 dicembre 2016) e di specialistica e protesica (al 30 settembre 2016); l’autorizzazione a consentire ai fini del riparto del Fondo sanitario nazionale, anche per l’anno 2015 e in via transitoria ed eccezionale, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Ssn, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose (art. 2, comma 67-bis legge 23 dicembre 2009, n.191). «A tal fine – si legge nella Relazione illustrativa al decreto Milleproroghe – si estende al predetto anno 2015 , la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-bis, prevista per l’anno 2014, pur sempre nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo del comma medesimo, ferma restando la misura percentuale della quota premiale, individuata nello 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Ssn, dall’articolo 15, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135».
La Relazione tecnica al Milleproroghe
La Relazione illustrativa al Milleproroghe
Il Sole 24 Ore sanità – 5 gennaio 2016