L’Aula del Senato approva la legge europea per il 2014, ddl n.1962 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, con il voto contrario di Conservatori riformisti, Lega e Forza Italia e l’astensione di Sel e M5s. Il Governo ha accolto ordini del giorno che lo impegnano a difendere la qualità del sistema lattiero caseario italiano e a riferire sulla realizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti in Campania. Il testo, che recepisce nell’ordinamento italiano una serie di norme europee evitando le procedure di infrazione da parte di Bruxelles, contiene una serie di novità. Il provvedimento si compone di 30 articoli ed è volto a chiudere 14 procedure di infrazione e 11 casi EU Pilot, oltre a dare attuazione ad una direttiva il cui termine di recepimento è fissato per l’anno 2016 e a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
Al testo governativo formato di 21 articoli, sono stati aggiunti, nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, altri 9 articoli, sette dei quali finalizzati alla chiusura di altre 3 procedure di infrazione e di 4 nuovi Casi EU-pilot, e due dei quali finalizzati a modificare la legge n. 234/2012.
Ecco le principali novità:
POSSIBILE STOP A COLTURE OGM. L’articolo 20 disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell’attuazione della direttiva n. 412 del 2015. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali può limitare o vietare, con l’assenso della Commissione europea, le coltivazioni Ogm già autorizzate sul territorio nazionale. Ciò in attuazione delle misure transitorie previste dalla nuova direttiva Ogm (2015/412/UE) che consente ora agli Stati membri di richiedere alla Commissione europea l’adeguamento dell’ambito geografico di coltivazione di Ogm anche con riferimento alle autorizzazioni già concesse o richieste ai sensi della precedente direttiva 2001/18/CE. Il Mipaaf dovrà richiedere alla Commissione europea entro il 3 ottobre l’adeguamento dell’ambito geografico delle notifiche o delle domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di Ogm già concesse prima del 2 aprile 2015. Ove il richiedente confermi la sua domanda iniziale, il ministero potrà emanare “misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un Ogm o di un gruppo di Ogm definiti in base alla coltura o al tratto”. Chi violerà il divieto sarà soggetto a multe da 25mila a 50mila euro e alla rimozione, a proprie spese, delle coltivazioni.
UCCELLI DA RICHIAMO E SELVATICI. L’articolo 21 proibisce la cattura di uccelli a fini di richiamo con le reti. Tale cattura può essere svolta solo con mezzi o metodi che non sono vietati dall’allegato IV della direttiva 2009/147/Ue e non con le reti. L’Italia si adegua così alla normativa europea che vieta l’uso di metodi non selettivi per la cattura degli uccelli. Una procedura di infrazione era stata infatti avviata dalla Commissione europea in quanto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana la cattura di sette specie di uccelli mediante l’utilizzo di reti era stata autorizzata ed attuata in violazione della direttiva 2009/147/CE (‘direttiva Uccelli’) che invece vieta espressamente la cattura degli uccelli attraverso tali reti. (Procedura 2014/2006). Con l’approvazione al Senato della legge europea 2014 si impone quindi il divieto dell’uso dei “roccoli”, impianti con reti che hanno come scopo quello di catturare uccelli selvatici per il richiamo vivo. Con un ritardo di oltre 35 anni, come fanno notare le associazioni animaliste e ambientaliste, l’Italia si è così adeguata alla Direttiva comunitaria e pertanto reti, trappole e vischio, normalmente utilizzati dagli uccellatori, sono finalmente fuorilegge. Un’approvazione quasi obbligata per il Governo che, così facendo, ha evitato sanzioni europee per l’Italia.
L’articolo 22 estende il divieto di commercializzazione a tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo. Interviene quindi sulla contestazione che l’Unione europea fa al nostro Paese in merito alla mancanza nella normativa del divieto di commercio di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma comunque tutelati dalle direttive comunitarie, estendendo quindi il divieto di commercializzazione a tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo.
SICUREZZA ALIMENTARE. L’articolo 19 interviene sui sistemi di identificazione degli animali della specie bovina. La norma prevede disposizioni di attuazione diretta della direttiva 2014/64/UE finalizzate a realizzare una maggiore sorveglianza delle carni bovine, attraverso la registrazione in un’apposita banca dati di informazioni relative all’intera vita degli animali della specie bovina.
Nel corso della discussione sull’articolo 19 sono stati approvati anche due ordini del giorno sulla difesa della qualità del sistema lattiero caseario italiano. Il Senato, in particolare, si è espresso in maniera netta contro abolizione del divieto sull’utilizzo di latte in polvere per la produzione dei formaggi richiesta dalla Commissione europea all’Italia. La Ue ha infatti aperto una procedura di infrazione sulle disposizioni vigenti in Italia in merito al divieto di utilizzo del latte in polvere per la produzione di latte fresco e prodotti caseari previsto dalla legge 11 aprile 1974, n.138. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato un odg che impegna il governo a prendere ogni iniziativa necessaria, in sede Ue, per ribadire la legittimità della normativa italiana. L’odg è stato accolto all’unanimità dai senatori. Per Loredana De Petris (Sel), prima firmataria del documento, cedere alle pretese di Bruxelles «avrebbe come conseguenza immediata l’abbassamento della qualità dei prodotti, l’omologazione dei sapori» e introdurrebbe un fattore di «maggior rischio di frodi alimentari». In sintesi, sarebbe «un vero danno per i cittadini e per il nostro made in Italy».
Di analogo tenore l’ordine del giorno presentato da Stefano Candiani (Lega Nord) che sottolinea come la ratio della normativa italiana sia quella di mantenere alta la qualità delle produzioni casearie nazionali salvaguardando le aspettative dei consumatori per quanto riguarda l’autenticità e la qualità dei prodotti italiani mediante la qualità delle materie prime. “Una scelta che ha garantito fino ad oggi il primato della produzione lattiero casearia italiana che riscuote un apprezzamento crescente in tutto il mondo”. L’odg “impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie, nelle opportune sedi europee, affinchè venga difesa la qualità del sistema lattiero caseario italiano, i produttori di latte e la trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori”.
Tutti gli articoli del ddl n. 1962 (legge europea) in sintesi
L’articolo 1 abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato la commercializzazione in Italia degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica.
L’articolo 2 elimina l’autorizzazione del MISE oggi necessaria per l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all’UE.
L’articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni per semplificare il regime autorizzativo per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi.
L’articolo 4 disciplina l’assegnazione dei diritti d’uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di ampiezza.
L’articolo 5 è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche
L’articolo 6 interviene sull’esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali di opere cinematografiche europee.
L’articolo 7 interviene sul codice della proprietà industriale e prevede l’obbligo per le imprese e i professionisti di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.
L’articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
L’articolo 9 prevede l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie.
L’articolo 10 prevede che lo straniero cittadino di uno Stato extra-UE, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE, che si trattiene sul territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non rispetta l’ordine di ritornare nello Stato che ha rilasciato il permesso, è espulso forzatamente nello Stato di origine e non nello Stato che ha rilasciato il permesso.
L’articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni.
L’articolo 12 modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale.
L’articolo 13 riguarda gli acquisti intracomunitari e le cessioni intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l’effetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.
L’articolo 14 riguarda la realizzazione del registro nazionale degli aiuti che serve a raccogliere le informazioni per consentire i controlli sugli aiuti di stato.
L’articolo 15 riguarda la decisione dell’Unione relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate dalla previa notifica alla Commissione europea.
L’articolo 16 stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.
L’articolo 17 riguarda l’attuazione dell’accordo concluso dall’associazione degli armatori della Comunità europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti.
L’articolo 18 riguarda i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti nei territori dell’Unione o svizzero, presso organizzazioni internazionali.
L’articolo 19 interviene sui sistemi di identificazione degli animali della specie bovina.
L’articolo 20 disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell’attuazione della direttiva n. 412 del 2015.
L’articolo 21 proibisce la cattura di uccelli con le reti.
L’articolo 22 estende il divieto di commercializzazione a tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo.
L’articolo 23 modifica la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
L’articolo 24 interviene sul divieto di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
L’articolo 25 riguarda l’obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio.
L’articolo 26 modifica il decreto di recepimento del cosiddetto terzo pacchetto energia, rafforzando i poteri dell’autorità per l’energia e la sua indipendenza dal Ministero dello Sviluppo economico.
L’articolo 27 regola la partecipazione dell’Italia al meccanismo dell’Unione europea di intervento di protezione civile.
L’articolo 28 costituisce un fondo di dieci milioni di euro finalizzato ad adeguare tempestivamente il nostro ordinamento alle normative europee.
L’articolo 29 riguarda la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell’Unione europea.
L’articolo 30 contiene la clausola di in varianza finanziaria.
Il testo del Ddl approvato al Senato
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 24 luglio 2015