La norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l’ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile e resa nota ieri che ha rigettato l’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti contro il Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico attuativo dell’articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) che l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
A giudizio degli architetti si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare, stante il divieto – ex articolo 15, comma 5 quater del Dl 179/2012 – di richiedere un sovraprezzo legato all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
E il Tar, alla luce della sommaria delibazione dell’atto impugnato e dei motivi di ricorso, ha ritenuto inesistente il “fumus boni juris” in quanto il decreto impugnato «sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all’articolo 9, comma 15-bis, impone perentoriamente e in modo generalizzato che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Peraltro il decreto impugnato «ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale relativo all’uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali, mentre la fissazione di “importi minimi” da parte della fonte secondaria è espressamente indicata come “eventuale”.
Dura la reazione di Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti. «Riconfermiamo – si legge in una nota – che l’obbligo di utilizzo del Pos da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le banche, che non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra committente e professionista. Il bonifico Stp costa la metà del pagamento via Pos e consente lo stesso risultato di tracciabilità». Peraltro – conclude Freyrie – «non ci fermeremo certo di fronte a questa ordinanza e sono sicuro che quando i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di illegittimità che noi abbiamo evidenziato».
Si parte dal 30 giugno senza soglie di fatturato. Il 29 luglio entreranno in vigore le norme che puntano a ridurre le commissioni bancarie sui versamenti
Dal 30 giugno 2014 per importi superiori a 30 euro tutte le imprese ei professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell’anno precedente, dovranno garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite Pos.
Questa è la situazione in relazione al quadro normativo e regolamentare attualmente vigente, fatta salva l’emanazione entro tale termine di un nuovo decreto interministeriale in sostituzione di quello datato 24 gennaio 2014. L’obbligo nasce dall’articolo 15, comma 4 e 5 del Dl 179 del 18 ottobre 2012. La decorrenza, inizialmente fissata al 1?gennaio 2014, è stata poi differita al 30 giugno dello stesso anno dall’articolo 9, comma 15-bis del Dl 30 dicembre 2013, n. 150 (milleproroghe).
Nelle more è stato adottato il citato decreto interministeriale a firma del ministro dello Sviluppo economico di concerto con quello dell’Economia e finanze, con cui è stato definito il perimetro soggettivo di applicazione e le relative soglie quantitative di operatività. Soggetti obbligati sono tutti gli esercenti di attività economiche e cioè le imprese o i professionisti beneficiari di un pagamento da parte di consumatori o utenti da intendersi come i privati, persone fisiche, che acquistano beni e servizi al di fuori all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Per i soggetti obbligati è quindi venuta meno la fase transitoria di prima applicazione, prevista dal regolamento, che limitava l’operatività della disposizione sino al 30 giugno 2014 unicamente alle imprese e ai professionisti con fatturato superiore a 200mila euro nell’anno precedente a quello del pagamento. A dire il vero, la soglia del fatturato, se da una parte garantiva un progressivo avvio dell’obbligo, avrebbe dall’altro potuto creare per il consumatore delle difficoltà nel rapportarsi, di volta in volta, con il fornitore di beni e servizi. Con la stessa logica dell’introduzione dell’obbligo del Pos, ovvero al fine di favorire e promuovere gli strumenti di pagamento elettronico, il decreto del ministero dell’Economia e finanze 51 del 14 febbraio 2014 («Gazzetta Ufficiale» 75 del 31 marzo 2014), ha dettato misure volte a ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronici. La decorrenza di queste ultime misure è tuttavia prevista al 29 luglio 2014 e, quindi, sarebbe necessario un allineamento dei termini con quello del prossimo 30 giugno. Inoltre, quest’ultimo decreto impone commissioni ridotte per i pagamenti elettronici di importo inferiore ai 30 euro, per i quali tuttavia non vi è l’obbligo di utilizzare le carte di debito.
Il Sole 24 Ore – 6 maggio 2014