E’ stato pubblicato sulla Gazzetta europea il regolamento 209 dell’11 marzo che modifica il regolamento (Ce) 2073 del 2005 nella parte relativa alle norme di campionamento per le carcasse di pollame e per la carne fresca di pollame. Il regolamento (CE) 2160/2003, come modificato dal regolamento (UE) 1086/2011 della Commissione, fissa norme dettagliate di applicazione del criterio di sicurezza alimentare alla Salmonella presente nella carne fresca di pollame. Ma le modifiche introdotte nel testo del regolamento 2073/2005 con il regolamento 1086/2011 avevano prodotto alcune ambiguità terminologiche, ambiguità che il legislatore ha ritenuto ora necessario chiarire, per ragioni di chiarezza e di coerenza con la normativa dell’Unione.
Il capitolo 3 del regolamento 2073 è modificato come segue: al punto 3.2, la parte relativa alle «Norme di campionamento per le carcasse di pollame e per la carne fresca di pollame» il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Nei macelli vengono prelevati campioni da carcasse intere di pollame con pelle di collo per la ricerca di Salmonella. Anche gli stabilimenti di sezionamento e di trasformazione, diversi da quelli adiacenti a un macello che sezionano e trattano carni ricevute solo da tale macello, devono prelevare campioni per la ricerca di Salmonella. In via prioritaria, essi useranno carcasse intere di pollame con pelle di collo, se disponibili, ma faranno sì da rappresentare anche parti di pollame con pelle e/o parti di pollame senza o con poca pelle; la scelta deve fondarsi sul rischio».
Il quarto capoverso è sostituito dal seguente: «Per la ricerca di Salmonella nella carne fresca di pollame diversa dalle carcasse di pollame, vengono prelevati 5 campioni di almeno 25 g dalla stessa partita. Il campione prelevato da parti di pollame con pelle dovrà contenere pelle e una sottile porzione di muscolo superficiale se la quantità di pelle non fosse sufficiente a formare un’unità campionaria. Il campione prelevato da parti di pollame senza pelle o con ridotta quantità di pelle deve contenere una sottile porzione di muscolo superficiale o porzioni di muscolo aggiunte alla pelle presente in modo da formare un’unità campionaria adeguata. Le porzioni di carne devono essere prelevate in modo da racchiudere la più vasta superficie di carne possibile».
Il regolamento 209 modifica il regolamento 2073/2005 anche nella parte riguardante i criteri microbiologici applicabili ai germogli e detta norme per il campionamento dei germogli relative a prova preliminare effettuata sulla partita di semi, campionamento e prova dei germogli e dell’acqua d’irrigazione usata, frequenza di campionamento
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 12 marzo 2013 – riproduzione riservata