La Civit aveva emesso un parere sulle posizioni incompatibili, ma con il decreto del “Fare” le competenze in materia sono passate al Dipartimento della Funzione pubblica. Cosa succede ora? La risposta dell’esperto. “Da alcune settimane mi è stato conferito, ai sensi dell’articolo 18 del Ccnl 8 giugno 2000, l’incarico di sostituzione del ex direttore della nostra Struttura complessa, andato in pensione. Da vari anni sono assessore comunale del Comune ove ha sede l’azienda sanitaria che ha una popolazione di 45.000 abitanti. In via informale – per ora – gli uffici aziendali mi hanno informato che potrebbe sussistere una incompatibilità tra l’incarico di direttore, anche se pro tempore, della struttura complessa con la carica di componente della Giunta di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 del Dlgs 39/2013 e dal punto 3 della delibera Civit n. 58 del 15 luglio 2013”.
La risposta di Stefano Simonetti
Il comma 4 dell’articolo 12 citato nel quesito, coordinato con il precedente articolo 1, comma 2, lettera i), declina come dirigenti destinatari della norma quelli che svolgono «l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione». Per cui andrebbe preliminarmente valutato se un direttore di Struttura complessa medica svolga effettivamente le funzioni oggetto di incompatibilità. Oltretutto l’incarico è provvisorio e il contratto collettivo prevede che la sostituzione possa avvenire massimo per sei mesi, prorogabili di altri sei. Credo che sussistano anche seri profili in incostituzionalità in relazione agli articoli 3 e 51 della Costituzione. Ci sarebbero, dunque, tutti gli elementi per negare la sussistenza dell’incompatibilità ma sulla materia è intervenuta la Civit con il parere n. 58 che ha escluso dal novero delle posizioni incompatibili la sola Struttura semplice integrata in una Struttura complessa. La Commissione non si era inoltre posta il problema degli incarichi provvisori. Aldilà delle perplessità che si possono nutrire rispetto ai contenuti del parere, va rilevata la fondamentale circostanza che l’articolo 5 del recente decreto legge n. 101 ha tolto molte competenze alla Civit (valutazione della performance e qualità dei servizi), ridefinendo l’assetto e le funzioni della Commissione. Inoltre la legge del “Fare” aveva già tolto alla Civit la competenza nel rilasciare pareri sulle cause di incompatibilità (articolo 54-ter della legge 98/2013), per cui si potrebbe anche dubitare della attualità e vincolatività dello stesso parere 58. Personalmente sono dell’idea che la situazione descritta non sia incompatibile; poiché però la recente normativa ha affidato la competenza sulla qualità dei servizi pubblici al Dipartimento della Funzione pubblica, c’è da augurarsi che quest’ultima emetta tempestivamente il proprio autorevole parere, confermando le conclusioni del parere 58 ovvero – come credo che sia corretto e come probabilmente auspicano le Regioni – rivedendolo.
Il Sole 24 sanità – 21 novembre 2013