Attenzione al contenimento delle spese e controllo della corretta certificazione del credito per appalti di beni e servizi. Sono questi solo alcuni dei controlli richiesti dalla circolare n. 12 del 4 marzo 2013 dalla Ragioneria generale dello Stato ai collegi sindacali delle aziende sanitarie locali (Asl), ospedaliere e ospedaliero-universitarie.
Innanzitutto, i rappresentanti dei collegi sindacali delle aziende operanti nel settore sanitario sono chiamati a vigilare sul rispetto e l’osservanza da parte delle stesse delle disposizioni normative in materia di riduzione, a partire dal 1° gennaio 2013, del 10% degli importi e delle prestazioni previste da contratti di appalti e di fornitura di beni e servizi già stipulati e per tutta la loro durata (Dl 95/2012).
Inoltre, in caso di differenze significative di prezzi unitari tra diverse Regioni, gli stessi sindaci sono chiamati a verificare che le Asl propongano ai fornitori una rinegoziazione dei contratti al fine di ricondurre i prezzi unitari di fornitura a quelli più bassi, senza comportare per questo alcuna modifica della durata dei patti. In caso di mancato accordo, le aziende sanitarie avranno il diritto di recedere dal contratto senza oneri. Laddove abbiano proceduto alla rescissione del contratto e nelle more dell’espletamento di nuove gare di appalto, le stesse aziende, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi assistenziali, potranno accedere a convenzioni quadro anche di altre Regioni o affidare direttamente a condizioni più convenienti in ampliamento di contratti stipulati da altre aziende.
La Ragioneria ricorda poi ai sindaci degli enti sanitari di vigilare sul rispetto delle recenti disposizioni normative (legge 189/2012) in materia di contenimento e monitoraggio della spesa pubblica mediante l’acquisto di beni e servizi presenti nella piattaforma Consip, ossia la società del Mef che rappresenta la principale «centrale acquisti per la pubblica amministrazione».
Infine, la circolare invita i sindaci a vigilare sulla corretta certificazione del credito di somme dovute dalle aziende sanitarie per somministrazioni e appalti di beni e servizi da parte delle Regioni, enti locali e enti del Ssn. Secondo, quanto previsto dal decreto del Mef del 25 giugno 2012, l’azienda sanitaria debitrice deve comunicare mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Mef il numero e l’ammontare delle certificazioni.
La comunicazione deve essere inoltrata tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it e deve essere effettuata anche nel caso in cui nel mese di riferimento non siano state rilasciate certificazioni.
In ogni caso, ferma restando la validità delle certificazioni già rilasciate prima dell’entrata in vigore del predetto decreto, non possono rilasciare le predette certificazioni gli enti del Ssn delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari o a loro programmi di prosecuzione.
Il Sole 24 Ore – 18 marzo 2013