Ho appena aperto un laboratorio artigiano di trasformazione carne suina con rivendita annessa. Questi salumi: salame, coppa, culatello… devono essere etichettati? Con quali informazioni? Non può bastare un semplice “cartello ingredienti” esposto?
Risponde l’avvocato Dario Dongo esperto di diritto alimentare
Un laboratorio, sia pure artigiano, che offra i salumi in esso realizzati, può riferirsi a due modalità di vendita dei propri prodotti:
vendita degli alimenti come sfusi, o incartati al momento su richiesta del consumatore, o “preincartati”. In tale ultimo caso, la confezione dovrà dovrà riportare:
– la denominazione dell’alimento,
– l’indicazione della presenza, anche solo eventuale, degli “ingredienti allergenici” indicati nel regolamento UE 1169/2011 (“Contiene …” o “Può contenere …”, seguita da precisazione dei singoli allergeni in questione)
– la data di scadenza (“Da consumarsi entro il …”)
– un codice che consenta di individuare il lotto di produzione (e può coincidere con la data di scadenza, purché in essa siano precisati giorno e mese).
In tutti i casi sopra citati, dovrà comunque essere disponibile e bene in vista un “quaderno/libro degli ingredienti”, ove siano riportati gli ingredienti – con evidenza grafica (es. grassetto, sottolineato) di quelli allergenici – di ciascun prodotto, identificato con la denominazione dell’alimento riportata in etichetta.
Dongo Dongo – Il Fatto alimentare – 27 marzo 2015