In queste settimane in diverse aziende sanitarie venete sono sorti problemi per quanto concerne la copertura assicurativa dei dirigenti veterinari e medici, anche a fronte del regime di autoassicurazione in cui l’Asl gestisce in modo diretto le richieste di risarcimento. Alcune aziende sosterrebbero che sia il veterinario a dover provvedere, alla prima richiesta, al risarcimento dei danni cagionati a soggetti terzi nell’ambito della sua attività, quando tali danni rientrino nei limiti della franchigia o in quelli fissati in caso di regime di autoassicurazione. Sulla questione interviene con la consueta tempestività l’Ufficio legale Sivemp, diretto da Mauro Gnaccarini, con un parere dello studio Zuccarello-Monacis di Torino. “L’Amministrazione sanitaria – vi si legge – risponde sempre dei danni cagionati ai terzi utenti dai propri dirigenti veterinari, sia a fronte dell’accordo preso in sede di contrattazione collettiva nazionale, sia a fronte delle norme applicabili”.
Anche nei casi in cui l’Asl può esercitare un’azione di regresso nei confronti del professionista dipendente di una struttura pubblica, limitata alle fattispecie del dolo e della colpa grave, la somma in questione può essere pretesa dall’amministrazione sanitaria solo previo accertamento della Corte dei Conti, alla quale sono peraltro riconosciuti poteri riduttivi rispetto alla pretesa avanzata.
“Appare dunque contrario al testo contrattuale oltreché alla normativa applicabile – conclude il parere legale – quanto sostenuto da talune amministrazioni sanitarie secondo cui i danni cagionati dal professionista debbono, in prima istanza, essere risarciti direttamente da quest’ultimi, qualora siano quantificati nella somma inferiore corrispondente alla franchigia o a quella rientrante nei limiti decisi in caso di regime di autoassicurazione. Se così fosse, infatti, verrebbe a configurarsi una responsabilità esclusiva del dipendente assolutamente in contrasto con il dettato normativo che prevede, al contrario, una responsabilità in capo al soggetto per conto del quale il professionista esercita la propria attività professionale, con una azione di rivalsa limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave. Né l’Amministrazione può pretendere il pagamento della somma oggetto di rivalsa a prescindere dal giudizio da parte della Corte dei Conti”.
Il parere dell’ufficio legale Sivemp, che è scaricabile qui, può essere “spendibile” nei confronti delle diverse amministrazioni.
Infine alcune brevi considerazioni per suggerire la polizza assicurativa riservata agli iscritti SIVeMP per la copertura della rivalsa per colpa grave. Il servizio si compone di una polizza base con premio estremamente competitivo, che copre sia la responsabilità civile verso terzi per danni causati per colpa grave, ivi compresi i danni materiali, e le perdite patrimoniali causate all’ente o all’erario. E compresa quella per sospensione o interruzione di attività, che per i veterinari pubblici ha particolare rilevanza e non viene di norma espressamente prevista
La polizza si compone di diversi “moduli” che consentono di variare i fattori di rischio coperti mediante variazione del premio adattandola alle proprie specifiche necessità ed alla funzione rivestita.
Per maggiori informazioni vai a questo link
A cura Sivemp Veneto – 9 gennaio 2014