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    Lavori usuranti: in Gazzetta decreto e nota ministeriale. Semplificazioni per le comunicazioni

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche1 Dicembre 2011Nessun commento3 Minuti di lettura
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    1a1a22_lavori_usurantiSulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, sono stati pubblicati il Decreto Interministeriale del 20 settembre 2011 e la nota del 28 novembre 2011 con i quali si forniscono nuove disposizioni ed indirizzi operativi in merito alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti ed alle comunicazioni in materia. Il decreto in oggetto, in particolare, semplifica ulteriormente la procedura delle comunicazioni alle quali le aziende dovranno attenersi prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di un solo modello informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su Cliclavoro

    Il modello va utilizzato sia per la comunicazione dell’inizio delle attività “a catena” sia per quella necessaria al monitoraggio e alla rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti, che dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.

    Si ricorda che la domanda di accesso al beneficio (di cui all’art. 2, comma l, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67), va presentata all’ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto.

    La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

    a) indicare la volontà   di   avvalersi,   per   l’accesso   al pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo;

    b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa contenuto,   ha   valore   esclusivamente   definitorio   delle caratteristiche temporali del lavoro notturno;

    c) contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo, la corrispondente documentazione minima   necessaria indicata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.

    Con nota del Ministero del lavoro del 28 novembre, invece, si forniscono i primi indirizzi operativi per la compilazione del modello “LAV-US”, alla luce delle novità introdotte dal decreto ministeriale del 20 settembre.

    I datori di lavoro devono comunicare online l’esecuzione di lavorazioni o attività dei loro dipendenti considerate particolarmente faticose e pesanti per legge. Per farlo dovranno compilare il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione delle Direzioni provinciali del lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.

    In particolare, in caso di processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate nel decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività, come indicato all’articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e dall’articolo 6 del decreto interministeriale 22 settembre 2011.

    Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti (comprese quelle notturne, quelle “a catena” e gli autisti di mezzi con più di nove passeggeri) è necessaria una comunicazione annuale, che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.

    La mancata comunicazione annuale delle lavorazioni notturne, così come quella puntuale dei lavori a catena, è sanzionabile.

    29/11/2011 lavoro e diritti

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