Via libera all’uso dei dispositivi blu di emergenza e alle sirene anche sui veicoli impegnati nel recupero degli animali feriti come le autoambulanze veterinarie e i veicoli in uso alla polizia zoofila specificamente omologati in tal senso. E per gli utenti normali con un amico a quattro zampe in pericolo di vita a bordo possibilità di utilizzare il clacson in libertà in analogia al trasporto di una persona ferita. Sono queste le principali novità contenute nello schema di decreto predisposto dal Ministero dei trasporti ed approvato dal Consiglio di stato il 13 agosto per adeguare il dettato normativo all’ultima riforma stradale in materia di lampeggianti e sirene. Ora il provvedimento attende solo le formalità finali prima di diventare operativo.
L’uso dei dispositivi supplementari di allarme sui veicoli è disciplinato dall’art. 177 del codice stradale che ora, dopo l’innesto operato dalla legge 120/2010, ammette anche i servizi urgenti svolti con mezzi idonei per il recupero degli animali feriti.
In buona sostanza la norma rinvia ad un decreto l’esatta individuazione delle nuove modalità operative che potranno interessare le ambulanze, i mezzi di soccorso e quelli di vigilanza zoofila. Con lo stesso decreto devono poi essere specificate le condizioni alle quali un trasporto deve essere considerato in stato di necessità e la documentazione necessaria per attestarlo in caso di controllo. Il recupero degli animali potrà avvenire con svariate tipologie di veicoli, specifica innanzitutto la bozza del decreto. Ma anche i privati che si troveranno a dover trasportare un animale ferito potranno fare uso del clacson in analogia a quanto già previsto dall’art. 156 del cds per il trasporto delle persone in pericolo.
Le tipologie dei veicoli che potranno installare ed utilizzare sirene e lampeggianti per animali sono dettagliatamente individuate dall’art. 2 del decreto. Oltre ad una omologazione ad hoc questi veicoli potranno essere utilizzati secondo specifici criteri individuati dal provvedimento. In particolare sirene e lampeggianti blu, anche se regolarmente installati, potranno essere attivati solo in determinate circostanze ovvero se l’animale trasportato ha particolari patologie. La polizia stradale perseguirà ogni abuso in tal senso richiedendo ai trasportatori documentazione idonea a documentare l’urgenza del trasporto.
Il codice della strada
La novità dell’ambulanza veterinaria non è di oggi. È stata, infatti, inserita nel codice della strada (il decreto legislativo 177 del 1992) da una legge del 2010 (la n. 120), la quale ha allargato la platea dei mezzi di soccorso: a quelli utilzzati per trasportare le persone inferme ha, infatti, aggiunto le ambulanze per soccorrere gli animali. Il tutto è, però, rimasto sulla carta, perché mancava il decreto attuativo da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è stato ora messo a punto e nei giorni scorsi ha anche superato il vaglio della sezione normativa del Consiglio di Stato.
documenti
Il decreto
In otto articoli si spiega quali requisiti (caratteristiche tecniche ed equipaggiamento) dovranno avere le ambulanze veterinarie, nonché i veicoli adibiti alle attività di protezione animale e di vigilanza zoofila e quelli di proprietà dei concessionari delle autostrade allorché vengano impegnati per trasportare animali in gravi condizioni. Quei mezzi potranno fare uso del lampeggiante e della sirena. Diverso, invece, il discorso per il veicolo privato, che potrà comunque prestare soccorso, ma con l’unica concessione di venire esonerato dai limiti che il codice della strada impone sull’uso del clacson. Dunque, niente sirena e nessun lampeggiante. Il provvedimento, inoltre, individua le condizioni patologiche in presenza delle quali un animale dovrà essere considerato grave e, dunque, bisognoso del mezzo di soccorso.
ItaliaOggi e Il Sole 24 Ore – 17 agosto 2012