Con una nota del primo ottobre 2015 la Direzione generale sanità animale del ministero della Salute fornisce ai Servizi veterinari regionali e alle associazioni di categoria le indicazioni riguardanti il rilascio del parere favorevole per la macellazione rituale (ebraica e islamica) e la registrazione delle informazioni nel sistema informatizzato Sintesis. La nota informa le Autorità sanitarie che le macellazioni rituali possono essere effettuate solamente presso un impianto di macellazione autorizzato. L’operatore responsabile dello stabilimento di macellazione dovrà presentare la richiesta presso il servizio veterinario dell’Asl territorialmente competente,utilizzando l’allegato VII contenuto nelle linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE n°1099/2009), dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria.
La presentazione della domanda è obbligatoria anche nel caso in cui tali pratiche religiose venissero effettuate sporadicamente o in coincidenza con la “festa del sacrificio”. Il Servizio veterinario della Asl, ai fini del rilascio del parere favorevole, utilizzando l’allegato VIII (in allegato), dovrà effettuare un’attenta valutazione dei seguenti requisiti: verificare che l’operatore addetto alla pratica della jugulazione disponga del relativo certificato d’idoneità, conseguito attraverso un percorso formativo teorico; controllare che i sistemi meccanici di immobilizzazione siano adeguati a contenere gli animali delle specie bovina, ovina e caprina durante la pratica della jugulazione; operazione svolgano adeguatamente le loro funzioni oltre che per i bovini anche per gli ovini e caprini; appurare che l’operatore addetto a praticare tali macellazioni sia a conoscenza dei controlli sistematici che dovrà fare su tutti gli animali per verificare l’assenza dei “segni di coscienza o sensibilità” (periodo compreso tra l’esecuzione del taglio fino al completo dissanguamento) e l’assenza dei “segni di vita” prima di procedere al rilascio dell’animale e alle successive fasi di preparazione; – constatare che l’operatore sia a conoscenza delle misure da applicare nel caso in cui si verificasse la persistenza dei “segni di vita” negli animali sottoposti alla macellazione.
Tali requisiti dovranno essere descritti nella “procedura operativa standard” dell’impianto di macellazione. L’Autorità Regionale, presa visione della richiesta della ditta e del parere favorevole emesso dal servizio veterinario, dovrà provvedere a inserire tale informazione nell’apposito sistema informatizzato “Sintesis”.
2 ottobre 2015 (a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto)