È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 2 gennaio 2013 l’Ordinanza 13 dicembre 2012 del Ministro della Salute che conferma e proroga le misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili da cortile disciplinate con ordinanza del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale. Tenuto conto anche della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicità negli allevamenti della filiera rurale e della catena di produzione industriale dal 2007 ad oggi, con interessamento delle Regioni ad elevata vocazione avicola. La nuova Ordinanza ha recepito le segnalazioni dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che aveva suggerito l’opportunità di apportare alcune modifiche all’ordinanza 26 agosto 2005.
Modifiche suggerite dalle mutate condizioni epidemiologiche, nonché della riduzione delle attività di sorveglianza sulla fauna selvatica, limitate esclusivamente a quella passiva, approvate nell’ambito del Piano nazionale di sorveglianza influenza aviaria di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione n. 2011/807/CE, del 30 novembre 2011, recante “Approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi”.
La proroga conferma le misure di biosicurezza in attesa dell’emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento di sanità animale che disciplini in via generale le misure di biosicurezza, quale presupposto indispensabile per la profilassi delle malattie animali e le relative responsabilitàin materia da parte degli allevatori.
Gli Stati membri sono anche in attesa dell’adozione da parte della Commissione Europea, entro il 13 dicembre 2013, degli atti di esecuzione all’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza delle carni previsto dal Regolamento 1169/2011. E’ necessario assicurare ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza e agli operatori del settore alimentare, la rintracciabilità immediata con la massima tempestività dei prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo.
Tenuto conto che, a livello internazionale, l’influenza aviaria è ancora diffusa e che, di conseguenza, è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
E’ opportuno quindi mantenere le misure di protezione e sorveglianza, adottate sin dal 2005, per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità linea asiatica.
11 gennaio 2013