da Fai. La notizia che il TAR della Calabria aveva respinto il ricorso, avanzato da un gruppo di apicoltori contrari al tentativo di eradicazione di Aethina Tumida, era filtrata solo all’indomani del pronunciamento dei Giudici amministrativi che si erano riuniti in camera di Consiglio lo scorso 19 marzo 2015. A parte l’esito, nulla però era trapelato a proposito dei contenuti dell’Ordinanza che la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria aveva pronunciato, dopo i due precedenti rinvii.
Ora, a distanza di dieci giorni, emergono i primi particolari sul contenuto di questo attesissimo provvedimento che porta la firma dei magistrati Guido Salemi (Presidente), Giovanni Iannini (Consigliere) e Germana Lo Sapio (Referendario, Estensore). L’Ordinanza del TAR della Calabria evidenzia la “ragionevolezza tecnica” delle misure di eradicazione (basate sulle vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee) rispetto all’obiettivo di impedimento della diffusione dell’infestazione da Aethina Tumida. “Le possibili soluzioni alternative – affermano i magistrati calabresi – avrebbero avuto un diverso e minor grado di efficacia, mentre l’adeguatezza della tecnica adottata è supportata dall’esigenza di debellare il fenomeno nel più breve tempo possibile avendo l’Amministrazione valutato l’infestazione allo stato iniziale ed in una zona territorialmente circoscritta, trattandosi peraltro del primo caso di rinvenimento del coleottero nel territorio italiano ed europeo”. Il TAR della Calabria, in sostanza, anche alla luce degli orientamenti assunti in sede sovranazionale (Decisione 2014/909/UE), ha stabilito che nel bilanciamento tra gli interessi fatti valere dai ricorrenti e l’interesse pubblico di tutela dell’intero patrimonio apistico regionale e nazionale, debba attribuirsi prevalenza a quest’ultimo, tanto più che ogni eventuale pregiudizio, recato dalle ordinanze di abbattimento e distruzione degli alveari può trovare ristoro grazie alle misure che prevedono un equo indennizzo per gli apicoltori colpiti dai provvedimenti disposti dalle Autorità sanitarie.
Fonte Fai – 30 marzo 2015