Sulla Gazzetta ufficiale L 84 del 28 marzo 2015 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/525 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione fissa norme relative al livello accresciuto di controlli
ufficiali da effettuare sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I nei punti di ingresso ai territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l’elenco debba essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazione indicate in tale articolo.
I recenti, gravi incidenti verificatisi sul mercato degli alimenti, notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati degli audit effettuati in paesi terzi dall’Ufficio alimentare e veterinario nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
È inoltre necessario modificare le note dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, per garantire che i controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi di tale regolamento riguardino almeno gli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, i quali possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS.
È anche opportuno mantenere le note relative ad alcuni antiparassitari non elencati in tale programma di controllo o che, per essere analizzati, possono richiedere, in uno o più Stati membri, un metodo monoresiduo.
Per ragioni di coerenza e di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Unaitalia – 30 marzo 2015