Misure di prevenzione contro la peste suina africana in alcuni Stati membri, la Decisione della Commissione Ue è in Gazzetta
Sulla Gazzetta ufficiale europea L 92 dell’8 aprile 2015 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/558 della Commissione, del 1 aprile 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2015) 2160].
Nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2015 sono stati segnalati un focolaio di peste suina africana nei suini domestici in Polonia e diversi casi nei cinghiali in Lituania e Polonia nella zona soggetta a restrizioni di cui alla parte II dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Nei mesi di febbraio e marzo 2015 sono stati segnalati alcuni casi in Lettonia nelle zone soggette a restrizione elencate nella parte I e nella parte III dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
L’evoluzione della situazione epidemiologica attuale dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate, per prevenire la diffusione di tale malattia nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l’elenco dell’Unione delle zone soggette a misure di protezione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dell’attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda tale malattia in Lettonia, Lituania e Polonia.
E’ pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE e quindi all’articolo 7, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente: “2. In deroga al divieto di cui all’articolo 2, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di sottoprodotti di origine suina, esclusi i suini selvatici, compresi i corpi non trasformati di animali morti provenienti da aziende o le carcasse provenienti da macelli riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato, verso impianti di trasformazione, incenerimento o coincenerimento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) 1069/2009 situati all’esterno delle zone elencate nella parte III dell’allegato, purché”. Anche l’allegato è sostituito da quello della presente decisione.
9 aprile 2015 (unaitalia)