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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Misure di protezione contro l’influenza aviaria H7N7 nel Regno Unito. La Decisione della Commissione europea pubblicata in Gazzetta
    Notizie ed Approfondimenti

    Misure di protezione contro l’influenza aviaria H7N7 nel Regno Unito. La Decisione della Commissione europea pubblicata in Gazzetta

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche16 Luglio 2015Nessun commento2 Minuti di lettura
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    Sulla Gazzetta ufficiale europea del 15 luglio 2015 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/1160 della Commissione, del 13 luglio 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2015) 4978].

    Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in un’azienda, situata nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha immediatamente adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

    La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con il Regno Unito e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall’azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

    Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito vengano rapidamente definite a livello dell’Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato.

    Di conseguenza si dovrebbero definire, nell’allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza del Regno Unito nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

    Per questo in base all’articolo 1 del Regolamento in esame il Regno Unito garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell’allegato, parti A e B, della presente decisione, che si applica fino al 31 dicembre 2015.

    Da Unaitalia – 16 luglio 2015 

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