E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 22 del 28 gennaio il decreto che contiene le modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell’articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, in base al quale «i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole”. Ci sono ora sei mesi di tempo per applicare il Manuale operativo per la registrazione delle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche. Scarica il Manuale operativo
Le modalità operative obbediscono all’obiettivo di garantire l’attuazione del sistema della rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
Gli utenti che necessitano di utilizzare la Banca dati nazionale devono provvedere a munirsi degli strumenti di identificazione, in base alle indicazioni definite dal Centro Servizi Nazionale. Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione scelgono se operare in Bdn direttamente o tramite un proprio delegato unico. Il servizio veterinario Asl può provvedere, qualora abbia accettato formalmente la delega, all’inserimento e aggiornamento delle informazioni nella Bdn.
Sempre il servizio veterinario effettuerà verifiche periodiche in merito alle disposizioni contenute nel Manuale, registrando quindi nella Bdn la data e il motivo del controllo. Nel caso fossero rilevate “non conformità”, dovranno esserne registrati anche gli esiti. I servizi veterinari vigileranno anche sul corretto aggiornamento della Banca dati.
1 febbraio 2014 – riproduzione riservata