Riportiamo di seguito le parti che vengono modificate con il suddetto documento:

Alla pagina 201, allegato I, capitolo 26, punto II.2.7.1, anziché:

« (1) [II.2.7.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta in un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;]»,

il testo diventa: « (1) [II.2.7.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;]».

Alla pagina 202, allegato I, capitolo 26, punti II.2.7.2 e II.2.7.3, anziché:

« (1) e/o [II.2.7.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta, in un paese terzo, un territorio o una loro zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) e/o [II.2.7.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta, in un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui l’autorità competente del luogo di origine della partita di ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1) ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l’istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l’accettazione della partita di ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1);]»,

i testi sono così modificati:

« (1) e/o [II.2.7.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) e/o [II.2.7.3. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l’autorità competente del luogo di origine della partita di ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1) ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l’istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l’accettazione della partita di ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1);]».

Alla pagina 202, allegato I, capitolo 26, punto II.2.8.1,

anziché:

«(1) [II.2.8.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta in un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui l’EHDV 1-7 non è stato segnalato per un periodo almeno pari ai due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;]»,

leggasi:

«(1) [II.2.8.1. sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l’EHDV 1-7 non è stato segnalato per un periodo almeno pari ai due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;]».

Alla pagina 202, allegato I, capitolo 26, punto II.2.8.3,

anziché:

«(1) e/o [II.2.8.3. soggiornavano nel paese esportatore in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell’EHDV: … e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:]»,

leggasi:

« (1) e/o [II.2.8.3. soggiornavano nello Stato membro in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell’EHDV: … e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:]».

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Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea