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Sottoprodotti animali. Semplificazione regolamento Ue: no alla notifica alle autorità per piccoli quantitativi

1a1a1a_0a01aaaaaaaaaaaaaaaaaasottoprodottiPubblicato il  Regolamento di esecuzione (UE) N. 1097/2012 della Commissione del 23 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 97/78/CE del Consiglio. Oggi ogni partita di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati al commercio tra Stati Membri della UE va accompagnato da documento commerciale. Entro il documento commerciale vanno fornite informazioni su natura della merce e tipo di trattamento. Alcuni sottoprodotti vanno autorizzati dalla autorità competente dello Stato Membro di destinazione su richiesta dell’operatore commerciale.

Il format di richiesta va modificato per includere:

– data di scadenza dell’autorizzazione;

– volume-massa della partita;

– nome ed indirizzo dello speditore;

– origine dei sottoprodotti di origine animale;

– luogo di destinazione della spedizione.  

Il regolamento 142/2011 risulta pertanto modificato.

Inoltre, in  base all’articolo 1 del reg. 1097/2012 gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali delle categorie 2 e 3 del reg. 1069/2009 per la fornitura diretta dei prodotti all’interno della regione all’utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, sono esonerati da tale richiesta. Questo però qualora l’autorità competente non ravvisi rischi di propagazione di malattie zoonotiche, o se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia.

Le categorie 2 e 3 del reg. 1069/2009 includono, in via esemplificativa e non esaustiva:

– stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente;

– sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c);

– prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;

– carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

– animali che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie.

Nell’Allegato al Reg. (UE) 1097/2012 è presente il format per la domanda di autorizzazione alle autorità competenti, come opportunamente modificata.

Vai al regolamento  1097/2012

Reg. (UE) 142/2011

Reg. (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio

sicurezzaalimentare.it – 30 novembre 2012 

 

 

 

 

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