Efsa rivela uno stato di “caos” totale nelle richieste di autorizzazioni. La presidenza italiana allertata sul tema. Ed è bagarre: i “nanomateriali” (additivi, aromi, o ingredienti) dovranno essere indicati come tali, dal 13 dicembre 2014? E in quali casi? Un passo indietro. Il regolamento 1169/2011 dell’Unione, con la sua promessa definizione di “nano” (considerando 28 e art. 18.3-5), da inserirsi meglio nella revisione della normativa sui “novel foods” (reg. 258/97), indicava già (art. 1) alcuni requisiti minimi dei materiali alimentari “nano”, ovvero la scala nanometrica (100 nm al massimo, una dimensione nell’ordine della miliardesima parte del metro), in condizioni di materiali prodotti “intenzionalmente” in tal modo. Tutto risolto quindi? Non proprio.
“Nano”: volontariamente ingegnerizzati o no?
Su questo aspetto della “volontarietà” (“intenzionalmente ingegnerizzato”), si era poi avuto lo scontro tra Parlamento Europeo e Commissione. La quale, adottando il regolamento delegato 1363/2013, intendeva che andassero etichettati solo i nanomateriali così volontariamente progettati. Ma il Parlamento UE aveva ben presto votato una mozione per condannare tale scelta. Giudicando che la Commissione, lungi dall’effettuare una pura scelta tecnica, avesse preso decisioni “politiche”. Ilnano è nano, volontariamente introdotto o naturalmente tale- la linea seguita dal Parlamento.
Nella sua difesa, da un lato il Parlamento aveva contestato il modo (la Commissione eccede i poteri conferitogli entro gli atti delegati, modificando la definizione di “nano”).
Dall’altro, la stessa sostanza: a detta del Parlamento, la Commissione confonderebbe aspetti di informazione ai consumatori in etichetta (esentare gli additivi approvati entro il reg. 1129/2011, che non vanno indicati come nanomateriali) con aspetti di sicurezza e scelta, che vedono tutti i nanomateriali alimentari sullo stesso piano, a prescindere dal fatto che siano “ingegnerizzati” o meno.
Ma il punto è controverso. In base alla proposta della nuova normativa sui novel foods, il Consiglio- e quindi gli Stati UE- si troveranno impegnati nella definizione di “nano”. Ma non da zero. Infatti, proprio il regolamento 1363.…fornisce una base. E difficilmente una norma europea potrà essere apertamente in contrasto con un’altra: alla Dg SANCO, Chantal Bruetschy si è fortemente opposta all’avere due diverse definizioni normative circa i nanomateriali, quella del reg. 1169 e quella della proposta “novel food”.
E In questo tentativo di armonizzazione, la domanda allora che si pone è: cosa ne sarà dei “nano” non ingegnerizzati?
Sicuramente la nuova proposta sui Novel Food precisa un aspetto chiave in termini di food safety: “Un eventuale cambiamento significativo del processo di produzione di una sostanza già usata in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013, o una modifica nella dimensione delle particelle di tale sostanza, ad esempio attraverso le nanotecnologie, può avere un impatto sui prodotti alimentari e quindi sulla sicurezza alimentare. Pertanto, tale sostanza deve essere considerata un nuovo prodotto alimentare a norma del presente regolamento”.
Lo snodo della valutazione del rischio
Nello stesso tempo, Efsa aveva dichiarato a più riprese (e peraltro in linea con altre agenzie come il BfR tedesco) che le nanotecnologie pongono sfide tossicologiche del tutto nuove, che nono possono essere affrontate con gli strumenti conoscitivi attuali e con la valutazione del rischio tradizionale. E questo riguarderebbe più che altro la scala “nano”. Proprio al considerando 23 della bozza di regolamento sui Novel Food infatti si legge:
“Per quanto riguarda il possibile impiego di nanomateriali ad uso alimentare, nel parere del 6 aprile 2011intitolato Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain (Orientamenti per la valutazione dei rischi derivanti dall’applicazione delle nanoscienze e delle nanotecnologie nell’ambito della catena alimentare umana e animale) l’EFSA ha dichiarato che sono disponibili scarse informazioni in campi come la tossicocinetica e la tossicologia dei nanomateriali ingegnerizzati e che le attuali tecniche di analisi tossicologica potrebbero necessitare di modifiche procedurali. Ai fini di una migliore valutazione della sicurezza dei nanomateriali ad uso alimentare, la Commissione sta sviluppando metodologie di analisi che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali ingegnerizzati.”
Ancora, in base ad un report pubblicato da Efsa in questi giorni (insieme a RIKILT e Join Research Center- JRC della Commissione), sebbene alcuni nanomateriali come i silicati abbiano una storia di uso sicuro, e pertanto, andrebbero considerati come “non nano” – vi sarebbero comunque preoccupazioni residue circa la sicurezza alimentare.
Se ci sono alcune informazioni sulla tossicità di titanio diossido, argento, ossido di zinco , nanotubi di carbonio e silicio, non vi sono risultati definitivi e per contro, ancora molte sono le incertezze.
Il che richiede “ulteriori studi per garantire l’ innocuità dei nanomateriali”.
Inoltre Efsa, entro il report, sottolinea come 22 dei nanomateriali che sembrano approvati ad uso alimentare nella UE non sono stati in realtà sottoposti ad un processo vero e proprio di valutazione del rischio. Così, silicio (E551), calcio carbonato( E170), titanio diossido (E171), ferro diossido (E172) o argento (E174) hanno una storia di uso sicuro nel cibo. Se 633 sono le tecnologie nano correntemente usate nell’agroalimentare (dal campo alla tavola), ben poche sono state espressamente autorizzate entro il contesto dei nanomateriali. Un vuoto regolatorio importante, insomma.
A cui si aggiungerebbe un vuoto analitico: sebbene da dicembre sarà obbligatorio indicare “nano” prima degli ingredienti ingegnerizzati, non vi sono ancora metodi analitici chiari per determinare la presenza di nanomateriali negli alimenti con certezza assoluta.
Soglia al 50%?
Ma i nano materiali hanno un basso livello di accettazione tra i consumatori europei, di cui bisogna tener conto. E la sogli da alcuni proposta al 50% (un ingrediente deve essere per almeno il 50% in forma “nano” per dover essere comunicato come tale al consumatore) è… arbitraria e non basata su assunti scientifici. Il Parlamento aveva chiesto pertanto alla Commissione di pubblicare un nuovo atto delegato che considerasse tali critiche. Il Parlamento UE ha chiesto che la soglia per indicare i nanomateriali debba essere almeno pari al 10% del prodotto finale (richiesta di Margrete Auken, dei Verdi).
La bozza dei Novel Food è in prima lettura al Parlamento EUropeo, e ci si attende un rapporto per l’Autunno 2014.
fonte: Sicurezza Alimentare Coldiretti – 29 luglio 2014