di Massimiliano Atelli. Il Comune non può servirsi – per “governare” i numeri delle nutrie – di uno strumento per definizione straordinario ed urgente qual è l’ordinanza, che presuppone non solo l’emergenzialità della situazione da affrontare ma altresì la temporaneità del rimedio che, in quanto extra ordinem, soggiace a ben precisi limiti tanto nei presupposti quanto negli effetti. Lo ha chiarito la seconda sezione del Tar Piemonte con la sentenza n. 1008 del 12 giugno 2015.
Nella specie, l’associazione ricorrente lamentava che, per disciplinare il controllo della popolazione di nutrie all’interno del Comune, l’ente locale ha adottato un’ordinanza che da un lato indebitamente autorizzerebbe l’uso di armi, dall’altra consentirebbe ai cacciatori di intervenire nei confronti di animali che non appartengono più alla fauna selvatica prelevabile.
Il principio di diritto
Pur non ponendosi in dubbio che le nutrie possano costituire serio problema ambientale, altrettanto vero è che trattasi di problema prevedibile e definito nei suoi contorni che presuppone una ordinaria campagna di gestione e controllo della popolazione di questi animali, cioè una regolamentazione stabile a fronte di un evento noto e prevedibile.
Il presupposto in fatto presenta dunque caratteristiche esattamente opposte a quanto prescritto per l’applicazione delle ordinanze contingibili e urgenti; per altro che si tratti di una esigenza di disciplina ordinaria risulta evidente anche dal fatto che l’ordinanza non pone alcun termine di efficacia (né il medesimo può essere implicitamente ricavabile dal contesto, poiché l’attività prescritta non si esaurisce uno actu), così di fatto arrivando a dettare una sorta di regolamentazione “a regime” con uno strumento per definizione emergenziale.
Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del Tribunale amministrativo regionale piemontese persuade. Diversamente da quel che potrebbe sembrare a prima vista, in questo – come in molti altri casi (si pensi alla manutenzione del verde pubblico) – il tema centrale non è quello propriamente ambientalista, bensì quello della capacità di governo da parte degli enti territoriali di fenomeni del tutto prevedibili, quando non addirittura destinati a verificarsi ad intervalli costanti.
In tutte queste situazioni, la soluzione non può comunque essere l’ordinanza contingibile e urgente, non soltanto perché verrà adottata in difetto dei presupposti tipici, ma soprattutto perché – avendo la criticità da affrontare quelle caratteristiche – per sua natura non può essere la risposta istituzionale adatta.
Il Sole 24 Ore – 23 giugno 2015