Nuove assunzioni Pa, la riserva del 50% divide i «candidati». Circolare Funzione pubblica: tempi determinati in graduatoria
La Funzione pubblica, con la circolare 5/2013, disegna il quadro normativo entro il quale le Pa si devono muovere dal 2014 per l’assunzione di personale, alla luce delle novità introdotte dal Dl 101/2013. Le possibilità offerte dalla legislazione sono duplici: il reclutamento ordinario e quello speciale, quest’ultimo distinto in procedure a regime e transitorie. Il reclutamento «speciale» transitorio include anche i vecchi stabilizzandi e i cococo. che abbiano almeno tre anni di lavoro. Nella programmazione triennale è necessario coordinare queste varie forme di assunzione. Alla copertura delle quote d’obbligo scoperte delle categorie protette si deve dar corso anche in deroga ai limiti assunzionali, tanto che vi devono provvedere anche le Province, soggette a un blocco generalizzato. In caso contrario, si incappa nelle sanzioni previste dalla legge 68/1999.
Il punto cardine della circolare è rappresentato dal rispetto dell’adeguato accesso dall’esterno, a cui è necessario destinare almeno il 50% delle risorse per le nuove assunzioni nell’anno. In questa percentuale rientrano: e il reclutamento ordinario (articolo 35, comma 1, Dlgs 165/2001), ovvero le procedure selettive e l’avviamento dal centro per l’impiego, quest’ultimo limitato ai posti per i quali è previsto, quale requisito di accesso, la scuola dell’obbligo; r la fattispecie «particolare» di reclutamento ordinario (articolo 36, comma 5-bis, Dlgs 165/2001), riservata ai profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, che prevede un diritto di precedenza per i dipendenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno sei mesi di servizio. Il diritto va esercitato entro 12 mesi dalla data di cessazione e la domanda deve essere presentata entro sei mesi; t il reclutamento speciale transitorio è destinato agli ex Lsu e Lpu (articolo 4, comma 8, Dl 101/2013), per i quali è prevista una graduatoria regionale. Gli enti devono prioritariamente attingere da queste graduatorie fino al 2015 per le assunzioni per le quali è previsto il requisito della scuola dell’obbligo.
Nella parte rimanente delle risorse devono confluire: e un primo reclutamento speciale a regime (articolo 35, comma 3-bis, lettera a del Dlgs 165/2001), che riconosce la possibilità di indire un concorso pubblico con riserva, nel limite del 40% dei posti banditi, ai dipendenti a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio presso la Pa che emana il bando; r un altro reclutamento speciale a regime (articolo 35, comma 3-bis, lettera b, Dlgs 165/2001) prevede il concorso per titoli ed esami, in cui si può valorizzare l’esperienza maturata dai dipendenti a tempo determinato che abbiano svolto almeno tre anni presso l’ente che seleziona. Nella stessa sede, è possibile attribuire un punteggio all’attività prestata dai Co.co.co., per i quali vige il medesimo limite minimo di durata; t un reclutamento speciale transitorio (articolo 4, comma 6, Dl 101/2013), che può essere applicato solo nel 2013-2016, riguarda i vecchi stabilizzandi (articolo 1, comma 558, legge 296/2006 e articolo 3, comma 90, legge 244/2007, per gli enti locali) nonché coloro che, al 30 ottobre 2013, abbiano maturato, nell’ultimo quinquennio, almeno tre anni di servizio a tempo determinato presso la Pa che emana il bando; u una seconda fattispecie di reclutamento speciale transitorio, riservato ai Co.co.co. assunti a tempo determinato (articolo 4, comma 6-quater, Dl 101/2013), con almeno tre anni di servizio nel quinquennio. Si tratta di una vera e propria stabilizzazione, da effettuarsi nel periodo 2013-2016, previa presentazione della relativa domanda da parte degli interessati.
Pur se non citate dalla Funzione pubblica, in quest’ultimo 50% devono trovare posto anche le progressioni di carriera.
Tempi determinati in graduatoria
I contratti che violano i vincoli agli ingressi sono nulli e determinano responsabilità dirigenziale, erariale e amministrativa
Tempi duri per le assunzioni a tempo determinato. La volontà di superare il precariato si traduce in maggiori vincoli e sanzioni. Questo è il risultato dell’articolo 4 del Dl Dl 101/2013, chiarito dalla circolare 5/2013.
Le modifiche intervengono sull’articolo 36 del Dlgs 165/2001. La prima riguarda i presupposti, ora individuati nelle esigenze di carattere «esclusivamente temporaneo o eccezionale». In altre parole, è stato introdotto la locuzione «esclusivamente», ed è stata sostituita una «e» (temporanee ed eccezionali) con una «o» (temporanee o eccezionali) per chiarire che le due caratteristiche sono alternative. Nella prassi, già erano considerati tali.
Un secondo intervento riguarda la modalità di reperimento del personale da assumere a tempo determinato. La norma impone ora l’obbligo di attingere dalle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato di pari profilo professionale, con riferimento ai vincitori e agli idonei. In mancanza di graduatorie proprie, l’ente può utilizzare, previo accordo, le graduatorie di altre Pa. In entrambi i casi, resta ferma la posizione acquisita dal soggetto per l’assunzione a tempo indeterminato, anche se rifiuta il contratto a termine. Sempre in assenza di graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato, si può formulare una propria graduatoria per il tempo determinato. Se ce n’è già una alla data di entrata in vigore del decreto, va utilizzata relativamente ai soli vincitori, mentre le successive assunzioni devono essere attinte dalla graduatoria per il tempo indeterminato.
Viene introdotta la “proroga finalizzata” dei contratti per i quali, nella programmazione triennale, è prevista una stabilizzazione. I contratti da prorogare sono tutti quelli che hanno i requisiti per partecipare alla stabilizzazione, anche se il loro numero è superiore ai rapporti da stabilizzare previsti. Con tale proroga può essere superato il limite di durata complessiva pari a 36 mesi.
Infine le sanzioni: i contratti posti in essere in violazione della nuova disciplina dell’articolo 36 del Dlgs 165/2001 sono nulli e comportano responsabilità amministrativa, per danno erariale, e dirigenziale. Al medesimo dirigente non può essere corrisposta la retribuzione di risultato
Il Sole 24 Ore – 23 dicembre 2013