Se il dipendente viene condannato per assenteismo matura una responsabilità contabile per il danno apportato all’ente tanto nei suoi confronti quanto per il suo dirigente, a cui deve essere imputato l’omesso controllo. E tale responsabilità deve essere imputata per due terzi a carico del dipendente e per il restante terzo a carico del dirigente.
Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Toscana 139/2014 con cui sono stati condannati tanto il dipendente resosi responsabile di assenteismo, con sentenza penale di patteggiamento, quanto il dirigente, a cui è stata imputata la scarsa vigilanza. È quest’ultimo, in particolare, un elemento innovativo che deve essere sottolineato e che costituisce un pesante monito di cui i dirigenti – ai quali, si rammenta, il legislatore ha conferito i poteri e le capacità del privato datore di lavoro – devono tenere adeguatamente conto.
Il caso oggetto della pronuncia della magistratura contabile fiorentina si basa sulla sentenza penale con cui è stato accertato che il dipendente si assentava arbitrariamente dall’ufficio per svolgere l’attività di maestro di tennis. Al riguardo una ulteriore fonte di responsabilità per il dipendente è data dallo svolgimento di questa seconda attività senza la autorizzazione dell’ente.
Con riguardo a questo soggetto la sentenza ha ricordato che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza contabile affermare «l’efficacia nel processo contabile della sentenza di patteggiamento resa in sede penale». Quanto al dirigente, che ovviamente non è stato destinatario di alcuna condanna penale, alla base della sua condanna in sede contabile è posta la seguente motivazione: «non ha impedito, omettendo i dovuti controlli interni, il comportamento delittuoso».
In particolare, ciò risulta dalla considerazione che il dipendente prestava la sua attività nella stessa sede del dirigente, il quale, quindi, avrebbe dovuto esercitare il controllo della sua attività. È stata inoltre riscontrata la «totale assenza di diligenza e la rilevante superficialità e trascuratezza». Ed ancora occorre considerare altri elementi che quanto meno qualificano la sua condotta come caratterizzata da una colpa grave e dal non esercizio dei normali doveri di un dirigente. In particolare, il modo di vestire con cui spesso il dipendente si presentava in ufficio, cioè la tenuta da tennis. Da qui la seguente conclusione: «il grado di esigibilità della condotta canonizzata dalla normativa nella concreta gestione integra, nella specie, l’elemento soggettivo minimo (colpa grave) previsto dalla struttura della responsabilità amministrativa».
Sono molto importanti anche le regole adottate dalla Corte dei conti della Toscana per la quantificazione del danno. Secondo i giudici contabili occorre considerare in primo luogo i compensi illegittimamente percepiti per i periodi in cui il dipendente si è arbitrariamente assentato. A tale voce si devono sommare, poi, i compensi illegittimamente percepiti per avere svolto una seconda attività senza l’autorizzazione dell’ente e i danni apportati all’immagine dell’ente.
Nella quantificazione dei danni apportati all’ente per il mancato svolgimento della normale attività lavorativa a causa delle assenze arbitrarie, infine, i due terzi vanno posti a carico del dipendente e la restante parte a carico del dirigente per l’omesso controllo. Fatto, quest’ultimo, che costituisce un’altra indicazione innovativa.
Il Sole 24 Ore – 9 settembre 2014